Cassazione Civile, Ordinanza n. 29653/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'amministrazione regionale aveva irrogato a una società esercente noleggio autobus con conducente una sanzione pecuniaria per avere fatto circolare un autobus il cui utilizzo non era stato preventivamente dichiarato e autorizzato secondo la disciplina regionale di settore. Il Giudice di pace aveva respinto l'opposizione, mentre il Tribunale, in appello, aveva annullato la sanzione ritenendo che la fonte regolamentare secondaria che individuava la condotta illecita e la relativa sanzione violasse la riserva di legge ex art. 23 Cost. L'amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 23 Cost., 1 l. 689/1981, 71 l. reg. Sicilia n. 20/2003, 3 e 8 l. 218/2003 e dell'art. 1 del d.m. 11 marzo 2004, sostenendo che in materia di sanzioni amministrative la riserva di legge è relativa e può essere integrata da fonti sublegislative, purché la legge primaria individui i criteri essenziali della fattispecie e della sanzione. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la normativa statale e regionale di recepimento delimitava in modo sufficiente l'illecito amministrativo e consentiva il rinvio a un atto secondario per la concreta specificazione dei parametri sanzionatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione regionale, ha cassato la sentenza del Tribunale di Siracusa e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria opposizione della società all'ordinanza-ingiunzione. Ne è conseguita la definitività della sanzione amministrativa. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per la peculiarità e la controvertibilità della questione giuridica.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
La riserva di legge in materia di sanzioni amministrative è relativa: la fonte primaria deve individuare gli elementi essenziali dell'illecito e i criteri direttivi della sanzione, potendo poi rinviare a fonti sublegislative per l'integrazione tecnica del precetto.
art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689
La disciplina delle sanzioni amministrative è soggetta a una riserva di legge relativa, che non esclude il rinvio a regolamenti o atti amministrativi generali se la legge definisce sufficientemente la fattispecie e i limiti dell'intervento amministrativo.
art. 71, comma 2, lett. d), della legge regionale Sicilia 3 dicembre 2003, n. 20
La norma regionale di recepimento attribuisce all'atto assessoriale il potere di stabilire gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge statale di settore, collocandosi entro un quadro di predeterminazione legislativa non meramente in bianco.
art. 3 della legge 11 agosto 2003, n. 218
La legge statale demanda al Ministro la definizione dei parametri di riferimento per la determinazione regionale delle sanzioni pecuniarie, in funzione dell'omogeneità del mercato e della prevenzione di distorsioni concorrenziali.
art. 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218
Costituisce il richiamo normativo per i provvedimenti sanzionatori ulteriori recepiti dalla legislazione regionale.
art. 1 del d.m. Ministero infrastrutture e trasporti 11 marzo 2004
Specifica i parametri di riferimento per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in base alle tipologie di infrazione, operando come fonte secondaria di integrazione del precetto.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative la riserva di legge ex art. 23 Cost. è relativa: è sufficiente che la legge individui la condotta vietata, i criteri essenziali della sanzione e i limiti della discrezionalità amministrativa, potendo la fonte secondaria dettagliare la disciplina tecnica.
- Non vi è violazione della riserva di legge quando la legge primaria non opera un rinvio in bianco, ma consente un'integrazione regolamentare coerente con il quadro legislativo e con la prevedibilità del precetto e delle conseguenze sanzionatorie.
- Le leggi regionali possono prevedere sanzioni amministrative e rinviare ad atti sublegislativi per la loro concreta specificazione, purché la disciplina di base renda conoscibile al destinatario il comportamento richiesto e la risposta sanzionatoria.
- Quando la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione, accolto il ricorso, può decidere nel merito rigettando l'originaria opposizione o domanda, con effetto di definizione definitiva della controversia.
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