Cassazione Penale, Ordinanza n. 36492/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità ai fini di spaccio, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova della destinazione a terzi della sostanza, sostenendo in particolare la propria qualità di consumatore e spiegando la custodia della droga fuori dall’abitazione con l’intento di non far conoscere ai familiari la dipendenza. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha inoltre chiesto, con memoria, la trasmissione del ricorso alla quarta sezione e la trattazione in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché reiterativo delle doglianze già esaminate e diretto a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla motivazione della sentenza impugnata. La valutazione della destinazione allo spaccio era stata motivata con la suddivisione della cocaina in sette dosi, la custodia in un vano appositamente modificato del volante dell’auto, privo di airbag, e il rifiuto di comunicare alla polizia giudiziaria il codice di accesso ai telefoni; la spiegazione difensiva era stata giudicata non plausibile con motivazione non manifestamente illogica. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato dall’assenza di elementi positivi e dai precedenti per reati della stessa specie. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la finalità di spaccio.
La finalità di spaccio è elemento costitutivo della fattispecie e la sua prova grava sull’accusa, non sull’imputato.
In coerenza con tali principi. la Corte ha motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. in ragione dell'assenza di positivi elementi di valutazione e delle precedenti condanne per reati della stessa specie.
Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull’assenza di elementi positivi e sui precedenti penali, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti rilevanti.
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.
La valutazione sulle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o non indica gli elementi, riferibili ai criteri dell’art. 133 c.p., ritenuti decisivi.
Massime di principio
- La finalità di spaccio, quando la condotta non evidenzia l’immediatezza del consumo, è elemento costitutivo della fattispecie e deve essere provata dall’accusa; il giudice di merito la valuta considerando complessivamente le circostanze oggettive e soggettive del fatto, e la relativa motivazione è sindacabile in cassazione soltanto se mancante o manifestamente illogica.
- Il giudice che nega le attenuanti generiche non è tenuto a esaminare ogni elemento dedotto o risultante dagli atti: è sufficiente che motivi sui fattori ritenuti decisivi o rilevanti. Il diniego può essere fondato sull’assenza di elementi positivi e anche sui precedenti penali.
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