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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30093/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati. Sosteneva violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che il giudice avrebbe ignorato la giurisprudenza di legittimità sui criteri dell'unicità del disegno criminoso. In particolare, riteneva che l'omogeneità delle condotte di intestazione fittizia già giudicate con una sentenza e quelle dichiarate estinte per prescrizione, ma ritenute unificate ex art. 81, comma 2, c.p. con il reato associativo mafioso, fossero sufficienti a dimostrare un unico programma criminoso. La Corte ha però rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo congruo, valorizzando la distanza temporale tra i fatti e soprattutto il fatto che i reati della sentenza sub b) erano stati commessi tre anni prima dell'ingresso del ricorrente nel sodalizio, la cui partecipazione risultava irrevocabilmente dal 2011, escludendo così l'esistenza di una programmazione criminosa antecedente e unitaria. La difesa, secondo la Corte, si era limitata a riproporre censure di merito e argomentazioni già svolte nell'istanza originaria, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse applicato correttamente i principi in tema di continuazione e avesse fornito una motivazione logica e non illogica sull'assenza di unicità del disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando i profili di colpa per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma che consente, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati

  • art. 81, comma 2, c.p.

    disciplina il vincolo della continuazione e richiede l'unicità del disegno criminoso

  • art. 186 della legge cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa e approfondita dell'effettiva preordinazione, sin dal momento del primo reato, dei successivi illeciti nelle loro linee essenziali.
  • L'omogeneità delle condotte, la contiguità spazio-temporale e l'identità del bene giuridico protetto sono indici soltanto sintomatici, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
  • La valutazione sull'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici o travisamenti di fatto.
  • Quando il reato associativo e i reati-fine vengono invocati in continuazione, la sussistenza del vincolo richiede che i reati-fine fossero programmati almeno nelle linee essenziali fin dalla costituzione del sodalizio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre censure di fatto e a contestare genericamente la decisione senza confrontarsi con l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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