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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33377/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale e la condanna era stata confermata dalla Corte di appello. Il processo di primo grado si era celebrato in contumacia; successivamente l'imputato era stato restituito nel termine per impugnare, poiché non risultava che avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi. Con il primo è stata denunciata la violazione degli artt. 175, 438 e 442 cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato dopo la restituzione nel termine e, conseguentemente, della riduzione di un terzo della pena. Con il secondo è stata denunciata l'illogicità della motivazione sulla responsabilità penale, contestando la ricostruzione dei rapporti dell'imputato con il gestore dell'immobile e la prova della disponibilità dei beni rinvenuti in un'abitazione occupata da più persone. Con il terzo è stata censurata la mancata applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 648, quarto comma, cod. pen., sostenendo il modesto valore dei beni. Con il quarto è stata denunciata l'illogicità della motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche, valorizzando le condotte successive al fatto e l'assenza di ulteriori reati per oltre quindici anni, nonché una tecnica motivazionale asseritamente frutto di copia e incolla.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha stabilito che, nel regime applicabile ai procedimenti in corso, la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, quando l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, comporta la facoltà di chiedere al giudice d'appello l'accesso a un rito alternativo, incluso il giudizio abbreviato. Poiché tale facoltà era stata illegittimamente negata, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena applicando la riduzione di un terzo, fissandola in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 600 di multa. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo perché aspecifico e diretto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio; il terzo perché generico, reiterativo e non confrontato con tutte le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità; il quarto perché aspecifico e manifestamente infondato, essendo sufficiente una motivazione fondata sugli elementi ritenuti decisivi per negare le attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    La restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, nel regime previgente richiamato dalla decisione, consente all'imputato privo di effettiva conoscenza del procedimento di chiedere l'accesso a un rito alternativo.

  • art. 438 c.p.p.

    Richiamato quale disposizione relativa alla richiesta di giudizio abbreviato, la cui possibilità di proposizione è stata riconosciuta all'imputato restituito nel termine.

  • art. 442 c.p.p.

    Richiamato quale disposizione concernente gli effetti sanzionatori del giudizio abbreviato, in particolare la riduzione di un terzo della pena.

  • art. 648 c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in considerazione delle modalità dell'azione, della pluralità dei concorrenti, degli indici di serialità e organizzazione e del complessivo valore e numero dei beni.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lettere b) ed e)

    Individua i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti con il ricorso.

  • art. 620 c.p.p.

    Ha consentito l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la rideterminazione diretta della pena.

  • art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67

    Rende applicabile ai procedimenti in corso il regime secondo cui la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale permette la richiesta di rito alternativo.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, disposta perché l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento, attribuisce all'imputato la facoltà di chiedere al giudice d'appello l'ammissione a un rito alternativo al dibattimento, compreso il giudizio abbreviato, secondo il regime normativo applicabile al procedimento.
  • Quando l'accesso al giudizio abbreviato è stato illegittimamente negato all'imputato restituito nel termine, la pena deve essere ridotta di un terzo; se la riduzione è l'unica conseguenza da applicare e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminare direttamente la pena.
  • È aspecifico il motivo di ricorso che contesta la valutazione della prova limitandosi a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare puntualmente il vizio di travisamento della prova, la relativa autosufficienza e la prova di resistenza.
  • Ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto nell'appropriazione di beni di provenienza illecita, il giudice può considerare congiuntamente il numero e il valore dei beni, le modalità dell'azione, la pluralità dei concorrenti e gli indici di serialità o organizzazione; la contestazione che si confronti soltanto con il valore dei beni è aspecifica.
  • Nel negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalla difesa, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, capaci di assorbire o superare quelli di segno contrario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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