Cassazione Penale, Ordinanza n. 00261/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo non rispettasse il requisito di specificità previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non conteneva una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/06/2024, contestando in un unico motivo la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità per il reato di rapina. La Corte di cassazione rileva che il motivo è generico e indeterminato, perché non indica quali specifici elementi della motivazione sarebbero erronei o illogici, ma si limita a lamentare il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto della declaratoria di responsabilità in appello, indicato come rapina.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'esposizione dei motivi di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la loro mancanza rende il ricorso inammissibile per genericità.
Il mero richiamo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è sufficiente a integrare un motivo di ricorso specifico se non accompagnato da una critica puntuale alla motivazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita ad affermazioni apodittiche o al mero dissenso rispetto all'esito decisorio, senza individuare in modo puntuale gli errori della motivazione impugnata.
- Il requisito di specificità del motivo impone al ricorrente di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e di indicare gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- La mera invocazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se non accompagnata da una critica concreta alla motivazione di merito, non è sufficiente a superare una declaratoria di responsabilità fondata su motivazione logicamente coerente.
- In presenza di ricorso generico, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00159/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →