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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21939/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente non profit)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva rettificato la proposta di classamento presentata con DOCFA da una fondazione titolare di una struttura adibita a residenza per anziani, chiedendo l'attribuzione della categoria D/4 anziché quella ordinaria o comunque diversa proposta dalla parte. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il classamento dovesse dipendere dalle caratteristiche oggettive e funzionali dell'immobile, destinato a residenza per anziani e non dimostrato come struttura avente fine di lucro, valorizzando solo in via complementare la natura di Onlus della fondazione. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione delle norme catastali (d.P.R. n. 1142/1949, artt. 8, 30, 61 e 62; r.d.l. n. 652/1939, art. 4; d.m. n. 28/1998, art. 2), sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso la valutazione delle caratteristiche oggettive del complesso immobiliare e che, per la sua concreta destinazione funzionale e produttiva, esso dovesse essere ricondotto alla categoria D/4, tipica delle case di cura e ospedali con fine di lucro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'iter argomentativo della sentenza impugnata, perché conforme al principio secondo cui il classamento catastale va effettuato in base alle caratteristiche oggettive e alla destinazione funzionale e produttiva dell'immobile, non al concreto uso soggettivo né alla qualità di ente pubblico o privato del proprietario. Ha inoltre osservato che, nel caso di una RSA, la classificazione va compiuta per analogia, verificando la connotazione tipologica dell'unità immobiliare e solo in via complementare l'attività svolta, con possibile applicazione del criterio della prevalenza quando coesistano parti con destinazioni differenti. Conseguentemente l'Agenzia è stata condannata alle spese e, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata anche la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per abuso del processo, con versamento in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 8, 30, 61, 62 e 63

    La classificazione catastale deve essere operata in base alla destinazione funzionale e produttiva dell'unità immobiliare e, quando l'immobile presenti parti con destinazioni diverse, va applicato il criterio della prevalenza della destinazione che incide maggiormente sulla formazione del reddito.

  • r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249

    Richiamato quale base normativa del sistema di classamento catastale, da leggere in chiave oggettiva e reale con riferimento alle caratteristiche dell'immobile.

  • d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2

    Richiamato come norma di riferimento per il classamento catastale, da applicare tenendo conto della reale destinazione dell'unità immobiliare.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente la denuncia in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso è il parametro formale del motivo proposto dall'Agenzia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata del ricorso in conformità alla proposta di definizione consente di applicare la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta, la Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in chiave sanzionatoria dell'abuso del processo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato che opera mediante prenotazione a debito.

  • d.P.R. 14 gennaio 1997, art. 4 e allegato unico

    Richiamato per la definizione sanitaria delle RSA come presìdi destinati a soggetti non autosufficienti, con assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e tutelare/alberghiera.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive e strutturali dell'immobile, intese come espressive della sua destinazione ordinaria e della sua capacità produttiva di reddito, non l'uso contingente che ne faccia il proprietario.
  • La qualità soggettiva del titolare del bene, inclusa la natura pubblica o non profit dell'ente, non è di per sé decisiva ai fini della categoria catastale, salvo che si rifletta in elementi oggettivi del bene.
  • Per le strutture complesse, come le RSA, la classificazione catastale va effettuata per analogia rispetto alle categorie esistenti, verificando la tipologia funzionale dell'immobile e, solo in via complementare, l'attività concretamente svolta al suo interno.
  • Quando un immobile è composto da parti con destinazioni differenti, la categoria va determinata secondo il criterio della prevalenza della destinazione che incide maggiormente sulla formazione del reddito.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura è infondata se mira a sostituire alla valutazione complessiva del giudice di merito una diversa lettura dei medesimi dati oggettivi senza indicare un effettivo errore di diritto.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può integrare, nei casi previsti, una fattispecie di abuso del processo con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

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