Cassazione Civile, Ordinanza n. 27230/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una cooperativa aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di un consorzio per ottenere l'ammissione, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 5 c.c., di un credito di euro 798.850,41 maturato quale corrispettivo di lavori eseguiti in appalto. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione rilevando, da un lato, che il credito non poteva essere qualificato come privilegiato perché, negli appalti d'opera, non sarebbe possibile affermare con sicurezza la prevalenza dell'attività lavorativa sugli altri fattori produttivi e, dall'altro, che il credito risultava fondato su un decreto ingiuntivo non definitivo prima del fallimento, quindi inopponibile alla procedura. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha denunciato: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il tribunale omesso di considerare che i fatti costitutivi del credito non erano stati contestati dal curatore, limitandosi quest'ultimo a eccepire l'inopponibilità del decreto ingiuntivo e della successiva transazione e a negare il privilegio; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché il tribunale avrebbe trascurato la documentazione prodotta (contratti, fatture, SAL sottoscritti dal direttore dei lavori) idonea a provare esistenza e ammontare del credito, nonché i mezzi istruttori richiesti; 3) violazione dell'art. 2751-bis n. 5 c.c., per il mancato riconoscimento del privilegio, che la ricorrente riteneva desumibile dalla prevalenza del lavoro sugli altri fattori produttivi, anche in ragione della propria natura di cooperativa a mutualità prevalente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli congiuntamente fondati, perché il tribunale aveva fondato il rigetto esclusivamente sull'inopponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo e della successiva transazione, senza considerare l'ulteriore documentazione già prodotta e astrattamente idonea a dimostrare esistenza e importo del credito, né la mancata contestazione dei fatti costitutivi da parte del curatore, che imponeva l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché il capo sulla natura privilegiata del credito non aveva autonoma valenza decisoria: la questione del privilegio avrebbe dovuto essere esaminata solo dopo l'eventuale ammissione del credito allo stato passivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Pisa in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Se i fatti costitutivi del diritto azionato non sono contestati dalla controparte, il giudice deve valorizzarli come provati; non può ometterne la considerazione limitandosi a fondare il rigetto su un diverso profilo processuale.
È la norma invocata per il privilegio del credito; la Corte non ne esamina nel merito i presupposti perché la relativa questione è assorbita dall'accoglimento dei primi motivi.
Richiama il principio della non contestazione quale criterio di prova dei fatti costitutivi non specificamente contestati.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice non può rigettare la domanda limitandosi a rilevare l'inopponibilità di un titolo monitorio o di una transazione, se vi è ulteriore documentazione già in atti astrattamente idonea a provare credito e importo.
- I fatti costitutivi del credito non contestati dal curatore devono ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; il giudice di merito deve darne conto espressamente e non può ignorarne la rilevanza probatoria.
- La questione della collocazione privilegiata del credito è logicamente subordinata all'accertamento dell'esistenza del credito stesso: se il rigetto interviene per una ragione preliminare, il capo sul privilegio può risultare assorbito.
- Il mancato riconoscimento di un privilegio non può fondarsi su affermazioni generali sulla natura dell'appalto o dell'attività della cooperativa, ove il giudice non abbia previamente accertato in concreto la struttura dei rapporti e la base documentale del credito.
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