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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30830/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per un reato tributario commesso in continuazione, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fatto; con il secondo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di legge, essendo la sentenza d'appello depositata il 12 giugno 2023 e il nuovo ricorso inviato solo il 13 gennaio 2025, dopo che un precedente ricorso del difensore era già stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando il superamento del termine di cui all'art. 585 c.p.p. Non ha esaminato i motivi sul merito della responsabilità né quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come norma sulla continuazione del reato contestato in sentenza

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    norma incriminatrice oggetto della condanna impugnata; dal testo non è possibile specificare ulteriormente la sottofattispecie applicata

  • art. 585 c.p.p.

    termine per proporre impugnazione; il ricorso è stato ritenuto tardivo perché presentato molto oltre il termine

  • Sez. 7, n. 344 del 01/12/2023, dep. 2024

    precedente ricorso avverso la stessa sentenza già dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile e impedisce ogni scrutinio del merito delle censure formulate.
  • La tardività del ricorso va valutata in base alla data di deposito della sentenza impugnata e alla data di proposizione dell'impugnazione, non già in base alla mera riproposizione di doglianze già precedentemente dedotte.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è imputabile a colpa della parte ricorrente, la Corte può condannare al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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