Cassazione Civile, Ordinanza n. 16374/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Due comproprietarie di un fondo ereditario avevano conferito procura a vendere il bene a un fratello e ad altri soggetti; il bene, già sottoposto a sequestro in favore delle stesse, fu poi venduto a due acquirenti. Le attrici contestavano che i procuratori avessero concluso la vendita in conflitto di interessi e, secondo la loro prospettazione, anche con contratto con sé stessi o tramite interposizione fittizia, omettendo di indicare il rapporto di coniugio tra procuratori e acquirenti, inserendo nell’atto un obbligo di cancellazione del sequestro non previsto dalla procura e omettendo di rendere il conto della gestione. In primo grado l’azione era stata dichiarata prescritta; in appello era stato rigettato il gravame, ritenendosi prescritta l’azione di annullamento e non provata la dedotta scoperta tardiva del dolo. In Cassazione le ricorrenti deducevano: 1) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da violazione del mandato; 2) erronea qualificazione della responsabilità dei procuratori e conseguente erronea affermazione di prescrizione, sostenendo che l’azione di danni per inadempimento del mandato è contrattuale e soggetta a prescrizione decennale decorrente dalla vendita, interrotta da diffida; 3) violazione delle norme sull’annullamento per avere la corte territoriale applicato un termine e un dies a quo errati per l’azione di annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso e assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per il riesame della domanda risarcitoria e della vicenda alla luce del principio secondo cui, nel rapporto tra procura e mandato, possono concorrere l’azione di annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso e l’azione contrattuale di danni per infedele esecuzione del mandato, con differenti titoli e differenti prescrizioni. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
la censura di omessa pronuncia è fondata quando il giudice di merito non esamina una domanda autonoma proposta in causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
viene richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma il terzo motivo resta assorbito.
regola il conflitto di interessi del rappresentante con il rappresentato.
il contratto con sé stesso è soggetto ad annullabilità, salvo autorizzazione specifica o predeterminazione degli elementi del contratto; opera una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi.
richiamato dalle attrici a sostegno della nullità, ma la Corte evidenzia che le loro deduzioni riconducono la vicenda alla categoria dell'annullabilità.
l'imprescrittibilità dell'azione di nullità non era pertinente perché la fattispecie dedotta era di annullabilità.
il termine di prescrizione dell'azione di annullamento è quinquennale e decorre, nei casi rilevanti, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
l'azione di danni per infedele esecuzione del mandato è autonoma rispetto all'azione di annullamento e ha natura contrattuale.
il mandatario ha l'obbligo di rendere il conto e di rimettere quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico; la sua violazione può fondare responsabilità risarcitoria.
la Corte esclude che la responsabilità per infedele esecuzione del mandato debba necessariamente essere ricondotta all'illecito aquiliano.
richiamato nel terzo motivo sul riparto dell'onere della prova rispetto a prescrizione e decorrenza.
è richiamato in relazione all'interruzione della prescrizione mediante lettera di richiesta risarcitoria.
la domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 388 c.p.
richiamato nel ragionamento della corte territoriale; la Cassazione rileva che non esisteva un obbligo di cancellazione del sequestro a pena di nullità sulla base di tale richiamo.
il mandato con rappresentanza disciplina il lato interno del rapporto in combinazione con le norme sulla rappresentanza.
richiamato per delimitare la disciplina della rappresentanza e distinguere il lato esterno del rapporto.
Massime di principio
- La procura è un negozio unilaterale che rileva verso i terzi e si distingue dal rapporto interno sottostante; quando non vi siano elementi per ricondurla a un diverso assetto gestorio, il rapporto interno può essere qualificato come mandato.
- Nel rapporto tra rappresentante e rappresentato possono concorrere due azioni distinte e autonome: l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso o in conflitto di interessi, e l'azione di risarcimento per infedele esecuzione del mandato.
- L'azione risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi del mandatario ha natura contrattuale e segue la prescrizione ordinaria decennale, mentre l'azione di annullamento per contratto con sé stesso resta soggetta al termine quinquennale previsto per l'annullamento.
- L'omessa considerazione di una domanda autonoma di risarcimento, distinta dalla domanda di annullamento dell'atto, integra vizio di omessa pronuncia.
- L'obbligo del mandatario di rendere il conto e di restituire quanto ricevuto nell'esecuzione dell'incarico può costituire autonomo fondamento di responsabilità risarcitoria.
- Nel contratto con sé stesso l'interesse del rappresentato è tutelato da una presunzione iuris tantum di conflitto, superabile solo con autorizzazione specifica o con predeterminazione degli elementi essenziali del negozio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16206/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16207/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16208/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16209/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16210/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16214/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →