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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16374/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Due comproprietarie di un fondo ereditario avevano conferito procura a vendere il bene a un fratello e ad altri soggetti; il bene, già sottoposto a sequestro in favore delle stesse, fu poi venduto a due acquirenti. Le attrici contestavano che i procuratori avessero concluso la vendita in conflitto di interessi e, secondo la loro prospettazione, anche con contratto con sé stessi o tramite interposizione fittizia, omettendo di indicare il rapporto di coniugio tra procuratori e acquirenti, inserendo nell’atto un obbligo di cancellazione del sequestro non previsto dalla procura e omettendo di rendere il conto della gestione. In primo grado l’azione era stata dichiarata prescritta; in appello era stato rigettato il gravame, ritenendosi prescritta l’azione di annullamento e non provata la dedotta scoperta tardiva del dolo. In Cassazione le ricorrenti deducevano: 1) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da violazione del mandato; 2) erronea qualificazione della responsabilità dei procuratori e conseguente erronea affermazione di prescrizione, sostenendo che l’azione di danni per inadempimento del mandato è contrattuale e soggetta a prescrizione decennale decorrente dalla vendita, interrotta da diffida; 3) violazione delle norme sull’annullamento per avere la corte territoriale applicato un termine e un dies a quo errati per l’azione di annullamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso e assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per il riesame della domanda risarcitoria e della vicenda alla luce del principio secondo cui, nel rapporto tra procura e mandato, possono concorrere l’azione di annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso e l’azione contrattuale di danni per infedele esecuzione del mandato, con differenti titoli e differenti prescrizioni. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è fondata quando il giudice di merito non esamina una domanda autonoma proposta in causa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    viene richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma il terzo motivo resta assorbito.

  • art. 1394 c.c.

    regola il conflitto di interessi del rappresentante con il rappresentato.

  • art. 1395 c.c.

    il contratto con sé stesso è soggetto ad annullabilità, salvo autorizzazione specifica o predeterminazione degli elementi del contratto; opera una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalle attrici a sostegno della nullità, ma la Corte evidenzia che le loro deduzioni riconducono la vicenda alla categoria dell'annullabilità.

  • art. 1422 c.c.

    l'imprescrittibilità dell'azione di nullità non era pertinente perché la fattispecie dedotta era di annullabilità.

  • art. 1442 c.c.

    il termine di prescrizione dell'azione di annullamento è quinquennale e decorre, nei casi rilevanti, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 1710 c.c.

    l'azione di danni per infedele esecuzione del mandato è autonoma rispetto all'azione di annullamento e ha natura contrattuale.

  • art. 1713 c.c.

    il mandatario ha l'obbligo di rendere il conto e di rimettere quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico; la sua violazione può fondare responsabilità risarcitoria.

  • art. 2043 c.c.

    la Corte esclude che la responsabilità per infedele esecuzione del mandato debba necessariamente essere ricondotta all'illecito aquiliano.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sul riparto dell'onere della prova rispetto a prescrizione e decorrenza.

  • art. 2943 c.c.

    è richiamato in relazione all'interruzione della prescrizione mediante lettera di richiesta risarcitoria.

  • art. 2946 c.c.

    la domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 388 c.p.

    richiamato nel ragionamento della corte territoriale; la Cassazione rileva che non esisteva un obbligo di cancellazione del sequestro a pena di nullità sulla base di tale richiamo.

  • art. 1704 c.c.

    il mandato con rappresentanza disciplina il lato interno del rapporto in combinazione con le norme sulla rappresentanza.

  • art. 1387 c.c.

    richiamato per delimitare la disciplina della rappresentanza e distinguere il lato esterno del rapporto.

Massime di principio

  • La procura è un negozio unilaterale che rileva verso i terzi e si distingue dal rapporto interno sottostante; quando non vi siano elementi per ricondurla a un diverso assetto gestorio, il rapporto interno può essere qualificato come mandato.
  • Nel rapporto tra rappresentante e rappresentato possono concorrere due azioni distinte e autonome: l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso o in conflitto di interessi, e l'azione di risarcimento per infedele esecuzione del mandato.
  • L'azione risarcitoria fondata sulla violazione degli obblighi del mandatario ha natura contrattuale e segue la prescrizione ordinaria decennale, mentre l'azione di annullamento per contratto con sé stesso resta soggetta al termine quinquennale previsto per l'annullamento.
  • L'omessa considerazione di una domanda autonoma di risarcimento, distinta dalla domanda di annullamento dell'atto, integra vizio di omessa pronuncia.
  • L'obbligo del mandatario di rendere il conto e di restituire quanto ricevuto nell'esecuzione dell'incarico può costituire autonomo fondamento di responsabilità risarcitoria.
  • Nel contratto con sé stesso l'interesse del rappresentato è tutelato da una presunzione iuris tantum di conflitto, superabile solo con autorizzazione specifica o con predeterminazione degli elementi essenziali del negozio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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