Cassazione Civile, Ordinanza n. 26565/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista conveniva in giudizio il consorzio chiedendo il pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta in relazione a opere di ricostruzione. La controversia riguardava, da un lato, il diritto alla maggiorazione tariffaria prevista dalla legge professionale per incarichi parziali ai sensi della tariffa per ingegneri e architetti; dall'altro, la possibilità di detrarre dal compenso dovuto dal consorzio le somme già corrisposte al professionista per attività di collaudo, che il giudice di merito aveva ritenuto non dovute dal soggetto che le aveva pagate. Il ricorrente censurava la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione delle norme tariffarie professionali, perché la Corte territoriale aveva riconosciuto la natura parziale dell'incarico solo per le opere non ultimate per carenza di finanziamento, senza considerare che gli incarichi erano parziali sin dall'origine perché non comprendevano tutte le prestazioni ordinarie; 2) violazione delle norme sull'indebito soggettivo, sostenendo che le somme ricevute per i collaudi erano state spontaneamente pagate dal consorzio quale anticipazione per conto del Comune, con irrilevanza dei rapporti interni tra consorzio ed ente locale; 3) vizio di motivazione, perché la Corte non avrebbe risposto alle difese contro la decurtazione dei compensi; 4) contraddittorietà della sentenza, avendo rigettato l'appello incidentale del consorzio sulla ripetizione delle somme e al contempo escluso il credito del professionista per i collaudi; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il contributo statale per la ricostruzione comprendeva anche i costi dei collaudi e che tali importi erano stati effettivamente versati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e rinviando alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione. Ha ritenuto che la maggiorazione tariffaria ex art. 18 l. 143/1949 debba essere riconosciuta non solo quando l'opera professionale sia interrotta per fatti sopravvenuti, ma anche quando l'incarico sia sin dall'origine parziale, cioè non comprensivo di tutte le prestazioni previste per lo sviluppo completo dell'opera. I giudici di merito non avevano esaminato la questione sotto questo corretto profilo. Sono stati invece rigettati gli altri quattro motivi: quanto al secondo, perché il professionista non aveva un credito per i collaudi in difetto di valido contratto scritto con il Comune, sicché le somme pagate erano indebite e potevano essere detratte; quanto al terzo, perché la motivazione sul punto era sufficiente; quanto al quarto, perché non vi era contraddizione tra il rigetto della domanda restitutoria del consorzio e la detrazione delle somme indebite dal diverso credito professionale; quanto al quinto, perché il fatto dedotto era stato comunque esaminato ed era irrilevante a fronte della mancanza del titolo contrattuale scritto con l'ente locale. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 10, 16, 18 e 19 l. 143/1949
art. 18 l. professionale del 1949
La maggiorazione tariffaria per incarico parziale spetta quando l'incarico professionale non comprenda tutte le prestazioni previste per lo sviluppo completo dell'opera; tale parzialità può sussistere sin dall'origine e non solo per interruzione sopravvenuta dell'attività.
Non era configurabile la ripetizione dell'indebito soggettivo nei confronti del professionista, poiché il pagamento riguardava in realtà una prestazione che il giudice di merito ha escluso fosse dovuta da quel soggetto.
In mancanza di un valido titolo contrattuale e di un credito del professionista verso il committente, le somme corrisposte per il collaudo erano indebite e non potevano essere trattenute a titolo di corrispettivo.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina del pagamento per conto altrui; la Corte ha escluso che ciò mutasse l'assenza di un credito del professionista.
Non risultava proposta la domanda di arricchimento senza causa, che avrebbe potuto riguardare l'ente locale quale soggetto che aveva conferito l'incarico senza stipulare il contratto scritto.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione, ma non è stato ravvisato un vizio decisivo di motivazione sulla questione della detrazione delle somme.
Invocato per lamentare la nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello sufficiente sul punto rilevante.
Invocato con riferimento alla valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta infondata.
Invocato per il contenuto della motivazione; non è stato ravvisato alcun vizio.
Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La maggiorazione tariffaria prevista per gli incarichi professionali parziali spetta non solo quando l'esecuzione dell'opera sia stata interrotta per fatti sopravvenuti, ma anche quando l'incarico sia originariamente limitato e non comprenda l'intero sviluppo dell'opera previsto dalla tariffa.
- Per stabilire se un incarico professionale sia parziale, il giudice deve guardare al contenuto originario dell'affidamento e verificare se esso copra o meno tutte le prestazioni previste per la realizzazione completa dell'opera, senza confondere tale verifica con la successiva mancata ultimazione dei lavori.
- In difetto di un valido rapporto contrattuale scritto richiesto per l'incarico professionale con un ente pubblico, il professionista non può vantare il compenso per l'attività svolta nei confronti dell'ente, e i pagamenti eseguiti da terzi per tale attività possono essere qualificati come indebiti.
- La deduzione o compensazione di somme già corrisposte per prestazioni non dovute è legittima quando quelle somme sono prive di titolo sin dall'origine e vengono imputate al credito effettivamente spettante in base ad altro rapporto contrattuale valido.
- Non sussiste contraddittorietà tra il rigetto di una domanda restitutoria e l'esclusione di un credito professionale, se le due statuizioni riguardano rapporti e presupposti giuridici diversi.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la circostanza dedotta sia stata comunque considerata dal giudice di merito e risulti irrilevante rispetto alla ragione decisiva della decisione.
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