Cassazione Civile, Ordinanza n. 37658/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’amministrazione ha rettificato la rendita di un parco eolico censito in categoria D, includendo nel calcolo anche la torre di sostegno dell’aerogeneratore. La società aveva presentato DOCFA chiedendo di espungere tale componente dal valore catastale, sostenendo che la torre fosse un elemento impiantistico funzionale al processo di generazione dell’energia e non una componente costruttiva o fondiaria. In cassazione la società denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, del regolamento catastale di cui al D.M. 28/1998, dell’art. 4 R.D.L. 652/1939 e dell’art. 812 c.c., deducendo che la norma sui c.d. "imbullonati" impone di escludere dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se fisicamente connessi al suolo. Secondo la ricorrente la torre eolica, essendo strutturalmente e funzionalmente inscindibile dall’impianto e priva di utilità autonoma diversa dal sostegno dell’aerogeneratore, non poteva concorrere alla rendita.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda al ricalcolo della rendita catastale escludendo le torri eoliche dal computo. La Corte afferma che la norma del 2015 esclude dalla stima diretta la componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo e che non è consentito distinguere, ai fini impositivi, tra funzione di sostegno e funzione di produzione energetica della torre, poiché entrambe concorrono unitariamente al medesimo impianto e processo produttivo. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La disposizione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, esclude dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, indipendentemente dalla loro infissione al suolo o dalla consistenza fisica del manufatto.
Richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo catastale; non è svolta nel testo una specifica autonoma interpretazione della norma, se non in coordinamento con la disciplina di stima.
R.D.L. 652/1939, art. 4
Richiamato per il criterio di determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali, poi inciso dalla disciplina sopravvenuta del 2015.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di bene autonomamente circolabile della torre eolica; la Corte valorizza invece il profilo funzionale rispetto al processo produttivo.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, le componenti devono essere distinte tra elementi strutturalmente connessi al bene e componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo: solo le prime concorrono alla stima, mentre le seconde vanno escluse.
- La qualificazione catastale non dipende in modo decisivo dalla stabilità dell’infissione al suolo o dalla consistenza materiale del manufatto, ma dalla sua concreta strumentalità allo specifico processo produttivo.
- Quando una componente strutturale svolge una funzione inscindibilmente collegata alla produzione del bene o del servizio, essa può essere esclusa dal valore imponibile se rientra nella nozione di impianto funzionale al processo produttivo delineata dalla legge sui c.d. imbullonati.
- In sede di legittimità, se la questione attiene solo all’erronea interpretazione della disciplina applicabile e i fatti storici sono pacifici, la Corte può correggere la decisione in diritto; resta però necessario il rinvio per il nuovo calcolo della rendita secondo il principio di diritto affermato.
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