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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05608/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente reiterativi di questioni già vagliate con motivazione ritenuta congrua dalla sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 della l. n. 110 del 1975. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando in sostanza la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, osservando che esso si risolveva nella riproposizione di argomenti già esaminati in modo congruo dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110/1975

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; la decisione di legittimità non ne affronta il contenuto, limitandosi a registrare la conferma della responsabilità per tale reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già valutate non integra un valido motivo di ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni colpose sul lavoro
RamiProcesso penaleReati in materia di lavoro
IstitutiNullità processuale

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