Cassazione Penale, Sentenza n. 22454/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla condanna per ricettazione attenuata di una targa. Si contestano: mancanza del dolo per presunta inconsapevolezza della provenienza illecita della cosa; difetto del reato presupposto a causa della depenalizzazione dell'appropriazione di cosa smarrita; mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 712 cod. pen.; mancata applicazione della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4; eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto i motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati e in parte privi della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p., e in massima parte mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte di appello. Sulla ricettazione la Corte ha confermato che il dolo può essere ricavato dall'assenza o dall'inattendibilità di una spiegazione sulla provenienza della cosa, e che è sufficiente il dolo eventuale; ha altresì confermato che la depenalizzazione del reato presupposto (art. 647) non elimina la rilevanza penale della ricettazione valutata rispetto al momento della condotta. Ha ritenuto legittimo il diniego dell'attenuante per speciale tenuità del danno e non ha ravvisato eccessività della pena, valorizzando i precedenti penali. La questione relativa all'art. 131-bis è stata ritenuta inammissibile per essere stata prospettata tardivamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Richiamato come forma procedurale seguita nel procedimento di cassazione (modalità di trattazione del ricorso)
artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiedono specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto molte doglianze prive della necessaria specificità o reiterative
Norma sulla contravvenzione per acquisto di cose di sospetta provenienza; distinta dalla ricettazione per il grado di colpa richiesto (diligenza vs dolo eventuale)
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante per speciale tenuità del danno; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile nel caso di ricettazione valutata nel merito
Norma sulla non punibilità; la relativa eccezione è stata dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente in cassazione
Reato di appropriazione di cosa smarrita: la sua depenalizzazione non preclude la rilevanza della provenienza da reato ai fini della ricettazione valutata al momento della condotta
Principio di irretroattività delle norme penali: la Corte ha osservato che la rilevanza penale si valuta con riferimento al momento in cui la condotta è stata posta in essere
Consente la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una multa in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per il reato di ricettazione il dolo può essere provato anche indirettamente: la mancanza di una spiegazione credibile sulla provenienza della cosa è indice della volontà di occultamento e può configurare dolo eventuale
- La semplice mancanza di diligenza nella verifica della provenienza caratterizza l'ipotesi contravvenzionale ex art. 712, mentre la ricettazione richiede almeno il dolo eventuale
- La depenalizzazione successiva del reato presupposto non cancella automaticamente la responsabilità per ricettazione se la condotta di ricezione è antecedente o se la qualificazione della provenienza si valuta rispetto al momento della condotta
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la mera reiterazione di argomentazioni già respinte dal giudice di merito è inammissibile
- Questioni di diritto che richiedono valutazioni fattuali o che siano state omesse nel grado precedente rischiano di essere dichiarate inammissibili se proposte per la prima volta in cassazione
- Proporre ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
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