Cassazione Penale, Sentenza n. 37866/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per "mancanza di motivazione": il ricorrente contestava che la Corte d'Appello non avesse adeguatamente valutato la precisione, la gravità e la concordanza degli indizi a suo carico e non avesse risposto alle critiche difensive, limitandosi a una valutazione generica degli elementi indiziari
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e per carattere meramente reiterativo delle doglianze già prospettate in appello. Ha ritenuto che i giudici del merito avessero indicato e valutato in modo logico e coerente gli elementi indiziari (anche in combinazione con le dichiarazioni della persona offesa) e che non fosse stata fornita dalla difesa alcuna specifica spiegazione sul contenuto delle dichiarazioni vantate o sui motivi per cui avrebbero dovuto turbare la versione accusatoria. La Corte ha altresì ritenuto legittima la valutazione dei tabulati telefonici come elemento da corroborare con altri dati. Ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27
Norma richiamata in relazione alla possibilità di acquisire una requisitoria scritta; citata per spiegare la forma della conclusione del Pubblico Ministero in Cassazione
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Base normativa per l'inammissibilità del ricorso quando la doglianza è generica o non contrasta con le esplicitazioni del giudice di merito; la Corte applica il principio secondo cui l'impugnazione deve indicare precisamente il vizio dedotto
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Criteri di valutazione della prova indiziaria: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che i giudici del merito abbiano rispettato questi requisiti nel valutare la responsabilità dell'imputato
art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, conv. con legge 23 novembre 2021, n. 178
Norma transitoria richiamata in relazione all'utilizzabilità dei dati di traffico telefonico: tali dati richiedono il conforto di "altri elementi di prova" non predeterminati nella specie e nella qualità, e possono essere corroborati da prove dirette o indirette acquisite legittimamente
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e non può limitarsi a ripetere in termini generici le obiezioni gi svolte in appello; la mancanza di correlazione tra le ragioni sottoposte e le motivazioni della decisione impugnata determina l'inammissibilità
- La valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice di merito è lecita se gli indizi sono stati indicati con precisione e la loro combinazione produce, in modo logico, la conclusione sulla responsabilità: per essere idonei gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti
- I tabulati e i dati di traffico telefonico sono utilizzabili come mezzo di prova, ma, in base alla normativa transitoria citata, devono essere corroborati da "altri elementi di prova" (diretti o indiretti) indicati e valutati dai giudici
- Riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni gi esaminate e respinte in sede di appello, senza aggiungere elementi di specificità o nuove prospettazioni giuridiche, espone al rigetto per inammissibilità e a condanne alle spese e ad eventuali ammende
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