Cassazione Penale, Sentenza n. 25532/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per una prolungata attività di cessione di marijuana e hashish in una zona di Catania, ritenendo sussistenti sia il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sia il pericolo di fuga. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 274, lett. b), c.p.p. e difetto di motivazione: secondo il ricorrente, il pericolo di fuga era stato desunto in modo illegittimo dalla sua qualità di straniero e dai rapporti con connazionali senegalesi, nonostante egli fosse cittadino italiano dalla maggiore età e domiciliato a Catania; inoltre, la motivazione avrebbe erroneamente valorizzato la presunta inidoneità della misura domiciliare per l'assenza di una stabile dimora. In sostanza, la censura mirava a contestare la base fattuale e logica della valutazione cautelare, sostenendo un travisamento degli elementi considerati dal giudice del riesame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ribadito che il controllo di legittimità sulle misure cautelari non consente una rivalutazione del merito delle esigenze cautelari né della scelta della misura, essendo sindacabile solo la presenza di una motivazione giuridicamente significativa e non manifestamente illogica. Nel caso concreto, ha ritenuto corretto l'apprezzamento del tribunale in ordine alla concretezza e all'attualità del pericolo di recidiva, desunte dalla sistematicità e continuità dell'attività di spaccio, dalla sua collocazione in luogo pubblico, dal collegamento con circuiti organizzati e dalla personalità dell'indagato. Ha inoltre osservato che tali elementi rendevano adeguata la custodia in carcere e insufficiente una misura meno afflittiva, anche con controllo elettronico. Poiché la valutazione sul pericolo di recidivazione era già assorbente, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare le doglianze sul pericolo di fuga; ha comunque rilevato che la censura era generica e non autosufficiente e che la precarietà del domicilio bastava a sostenere la scelta cautelare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, disponendo altresì l'avviso al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. c.p.p.
Norme richiamate
Il pericolo di fuga deve essere valutato in concreto; nel caso concreto la censura è stata ritenuta superflua e comunque non decisiva perché assorbita dal pericolo di reiterazione.
Le esigenze cautelari per pericolo di reiterazione devono essere sia concrete sia attuali; l'attualità è concetto distinto dalla concretezza e va valutata autonomamente sulla base di elementi specifici della condotta e della personalità dell'indagato.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte richiama l'ipotesi lieve in materia di stupefacenti per escluderne la ricorrenza alla luce della sistematicità e organizzazione dello spaccio contestato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. c.p.p.
Poiché dalla decisione non consegue la liberazione dell'indagato, va dato avviso al direttore dell'istituto penitenziario.
art. 94, comma 1-bis, disp. att./coord./trans. c.p.p.
La disposizione è richiamata quale contenuto dell'avviso da trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario.
Massime di principio
- In sede di legittimità sulle misure cautelari personali la Corte di cassazione non può rivalutare il merito delle esigenze cautelari o l'adeguatezza della misura, ma solo verificare la presenza di una motivazione logicamente congrua e giuridicamente significativa nel provvedimento impugnato.
- Ai fini del pericolo di reiterazione dei reati ex art. 274, lett. c), c.p.p., concretezza e attualità sono requisiti distinti: la prima attiene alla capacità a delinquere desumibile da modalità del fatto e personalità, la seconda alla presenza di occasioni prossime di ricaduta nel reato; entrambi devono risultare da elementi specifici e autonomamente apprezzabili.
- Una attività di spaccio sistematica, continuativa e svolta in luogo pubblico, specie se accompagnata da collegamenti con circuiti organizzati e da precedenti penali significativi, può integrare un quadro cautelare idoneo a giustificare la custodia in carcere per il concreto e attuale pericolo di reiterazione.
- La scelta di una misura meno afflittiva può essere esclusa quando il luogo di abituale dimora coincide con quello di commissione delle condotte illecite e la vigilanza elettronica non sia idonea a prevenire la prosecuzione dell'attività criminosa.
- Quando una autonoma esigenza cautelare risulta già sufficientemente dimostrata e assorbente, le ulteriori doglianze su un diverso profilo cautelare possono restare prive di decisività; in ogni caso, le censure in cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, altrimenti sono generiche e inammissibili.
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