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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24056/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da due successioni mortis causa dei genitori delle parti. In primo grado era stata accolta la domanda di riduzione di disposizioni testamentarie ritenute lesive della quota di riserva di uno dei figli, con attribuzione dei beni e conguagli. In appello, una delle sorelle ha contestato: 1) il mancato accertamento, ai fini della imputazione alla quota ereditaria del fratello, della pretesa donazione indiretta della cubatura edilizia asseritamente realizzata dalla madre tramite interposizione di persona; 2) l’ammissibilità della prova testimoniale della zia, ritenuta dal giudice di merito parte necessaria di un autonomo giudizio di simulazione; 3) l’interpretazione di una disposizione testamentaria del padre relativa all’identificazione di una corte pertinenziale, che secondo la ricorrente doveva desumersi dal testo del testamento e non da dati catastali e da documenti esterni. La ricorrente in Cassazione ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1417, 769, 2721, 2722 c.c. e dell’art. 246 c.p.c. quanto al primo profilo, sostenendo che l’accertamento della simulazione poteva essere chiesto incidenter tantum e che, quale terzo rispetto all’atto simulato, ella poteva provare la simulazione con testimoni e presunzioni; con il secondo motivo ha dedotto violazione delle regole ermeneutiche testamentarie e dell’art. 817 c.c., sostenendo che il testamento andava interpretato primariamente sulla base del suo tenore letterale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto errata la decisione della corte d’appello nella parte in cui aveva escluso la possibilità di accertare in via incidentale la simulazione/interposizione relativa alla cessione di cubatura e aveva qualificato come necessaria, ai fini della prova, la partecipazione di una terza soggetta all’atto; la ricorrente, agendo per la tutela della propria quota di legittima, era infatti terza rispetto al contratto simulato e poteva provare la simulazione anche per testimoni e presunzioni. Ha inoltre ritenuto erronea l’interpretazione del testamento del padre, poiché il giudice di merito aveva privilegiato il dato catastale e un documento esterno pur in presenza di un’espressione testamentaria ritenuta chiara; il criterio principale deve invece essere quello intratestuale, con ricorso a elementi estrinseci solo in via sussidiaria quando permanga incertezza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta nel primo motivo, in relazione alla qualificazione della domanda e ai limiti del decisum.

  • art. 1417 c.c.

    La simulazione può essere fatta valere anche in via incidentale; il terzo può provarla con i mezzi consentiti dall’ordinamento, senza i limiti propri delle parti del contratto simulato.

  • art. 769 c.c.

    Richiamato nel motivo come norma sulla donazione, in relazione alla qualificazione della cessione di cubatura come liberalità indiretta.

  • art. 2721 c.c.

    Il limite della prova testimoniale non opera per il terzo che agisca per far accertare la simulazione in funzione della tutela della legittima.

  • art. 2722 c.c.

    La prova testimoniale della simulazione è ammissibile per il terzo che non sia parte del contratto simulato.

  • art. 2729 c.c.

    La simulazione può essere provata anche per presunzioni, quando chi agisce è terzo rispetto al negozio simulato.

  • art. 246 c.p.c.

    Non può essere esclusa la testimonianza di chi non abbia un interesse giuridico, personale, concreto e attuale a partecipare al giudizio; il terzo partecipante al negozio dedotto in simulazione non è automaticamente incapace a testimoniare in un giudizio incidentale tra altri soggetti.

  • art. 34 c.p.c.

    L’accertamento incidentale della simulazione, reso in funzione di una diversa domanda principale, non produce giudicato sostanziale nei confronti del contraente pretermesso.

  • art. 564, comma 2, c.c.

    L’accertamento della simulazione è stato richiesto in funzione dell’imputazione alla quota di legittima delle liberalità indirette ricevute dal legittimario.

  • art. 737 c.c.

    Richiamato in relazione alla collazione; la corte d’appello aveva escluso che la donazione indiretta dedotta fosse suscettibile di collazione nel caso concreto.

  • art. 1362 c.c.

    Nell’interpretazione del testamento si applicano, con gli opportuni adattamenti, i criteri ermeneutici contrattuali, privilegiando la ricerca della volontà effettiva del testatore.

  • art. 817 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo per sostenere la corretta individuazione della pertinenza del bene attribuito per testamento.

Massime di principio

  • La simulazione, sia assoluta sia relativa, può essere dedotta anche in via incidentale quando costituisca il necessario antecedente logico-giuridico di una diversa domanda principale; in tale ipotesi l’accertamento non è idoneo a produrre giudicato sostanziale nei confronti di soggetti estranei alla lite principale.
  • Il legittimario che deduca una liberalità indiretta in funzione della tutela della propria quota di riserva deve essere considerato terzo rispetto al negozio simulato e, come tale, può provare la simulazione con testimoni e presunzioni, senza i limiti probatori applicabili alle parti del contratto simulato.
  • Il terzo partecipante al negozio asseritamente simulato o fiduciario non è automaticamente parte necessaria del giudizio promosso incidenter tantum da altri soggetti, né può essere considerato incapace a testimoniare solo per il fatto di aver preso parte alla vicenda negoziale.
  • Nell’interpretazione del testamento deve privilegiarsi il significato desumibile dalla scheda testamentaria nel suo complesso; il ricorso a elementi estrinseci è solo sussidiario e ammesso quando il testo non consenta di ricostruire con certezza la volontà del testatore.
  • Quando la disposizione testamentaria è sufficientemente chiara, non è consentito integrare o sostituire il contenuto espresso con dati esterni, come documenti successivi o dati catastali, se ciò porterebbe ad attribuire al testamento un significato diverso da quello risultante dalla dichiarazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieTestamentoTutela dei legittimariImpugnazioniProveCompravendita
RamiSuccessioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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