Cassazione Penale, Sentenza n. 33669/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna che, in esito a richiesta di estradizione dagli USA fondata su mandato d'arresto del 9/02/2021 per reati fiscali, aveva riconosciuto la corrispondenza delle condotte ai reati previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n.74/2000 ma - dopo i rilievi della Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente sentenza per rinnovata valutazione della "doppia incriminabilità" - aveva escluso tale requisito per i capi 4)-7) (per mancata prova del superamento della soglia di punibilità) e lo aveva invece riconosciuto per i capi 8), 9) e 10) (perché, dai dati risultanti, l'imposta evasa superava la soglia italiana di 50.000 euro). Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che non erano stati indicati i quantitativi di imposta evasa ma solo limiti dell'ordinamento statunitense, mancando prova del superamento delle soglie di punibilità secondo il diritto italiano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso come manifestamente infondato e ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui per i capi 8), 9) e 10) sussiste la "doppia incriminabilità" (l'imposta evasa risultava superiore alla soglia italiana di 50.000 euro), mentre per i capi 4)-7) non era stata riconosciuta per mancanza di prova del superamento della soglia. Conseguentemente il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Trattato bilaterale di estradizione Italia - Stati Uniti d'America (13 ottobre 1983), art. II, modificato dall'Accordo del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25
Il requisito della "doppia incriminabilità" non richiede la corrispondenza formale e puntuale delle figure normative nei due ordinamenti, ma che i fatti siano comunque sanzionabili penalmente in entrambi gli ordinamenti; va valutata la riconoscibilità e condivisibilità della pretesa punitiva dello Stato richiedente.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
Norma che disciplina specifiche ipotesi di reato fiscale per le quali sussiste una soglia di punibilità collegata all'ammontare dell'imposta evasa; la verifica dell'esistenza della soglia è necessaria ai fini della doppia incriminabilità.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Prevede la fattispecie di omessa dichiarazione dei redditi e stabilisce, ai fini della punibilità, la soglia di imposta evasa pari a 50.000 euro: ai fini dell'estradizione occorre che, per i fatti contestati, tale soglia risulti superata.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020
Consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha celebrato il procedimento attenendosi a questa modalità procedurale.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze per il ricorso manifestamente infondato, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e altre sanzioni pecuniarie; applicata per la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 203
art. 203 disp. att. c.p.p.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria disposti nella sentenza finale per l'esecuzione e la registrazione dell'atto.
Massime di principio
- La "doppia incriminabilità" non richiede identità testuale delle fattispecie tra ordinamenti ma che i fatti siano sanzionabili penalmente in entrambi: non si esige la perfetta corrispondenza normativa, bensì la riconoscibilità della pretesa punitiva.
- Quando la normativa nazionale prevede soglie di punibilità legate a quantità (es. imposta evasa), la parte che richiede l'estradizione deve fornire elementi chiari e documentati che consentano di verificare il superamento di tali soglie secondo il diritto italiano (inclusa conversione valutaria ove necessario).
- La Corte di legittimità dà rilievo probatorio a tabelle e documenti che dimostrino l'ammontare dell'imposta evasa: dati precisi sugli importi sono decisivi per la valutazione della doppia incriminabilità.
- Se dai documenti trasmessi non emerge il superamento della soglia prevista dall'ordinamento richiesto, il requisito della doppia incriminabilità può essere escluso per quelle posizioni specifiche e l'estradizione negata relativamente a tali capi.
- Un ricorso per cassazione privo di fondatezza in ordine alla rilevanza della prova quantitativa può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; è quindi essenziale impugnare con argomentazioni documentali solide.
- Se la Corte di Cassazione annulla solo parzialmente una sentenza di merito e lascia inalterati altri capi, le statuizioni non annullate assumono carattere definitivo e non vengono riesaminate salvo diversa indicazione.
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