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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12023/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro probatorio disposto dal P.M.: la difesa ha dedotto (1) violazione delle norme sul procedimento e del diritto di difesa per l'ammissione in udienza di una informativa della Guardia di Finanza di circa 50 pagine, depositata il 12-07-2022 e concessa alla difesa solo un'ora per esaminarla, con mancata concessione di un congruo rinvio; (2) carenza di motivazione del decreto di sequestro quanto al fumus del reato e alle esigenze probatorie, con osservazione che Calvano non era neppure indagato al momento del sequestro e si era limitato a due operazioni di cessione di crediti; (3) violazione del principio di proporzionalità (art. 275 c.p.p.) per l'acquisizione indiscriminata di tutti i dati informatici dai dispositivi sequestrati senza criteri di selezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: il Tribunale del Riesame ha concesso un termine (circa un'ora) manifestamente insufficiente per esaminare una informativa di circa 50 pagine prodotta dal P.M. in udienza, nonostante non sussistesse un'immediata scadenza del termine per la decisione (si sarebbe potuto decidere entro il 15/07/2022). Richiamata la giurisprudenza secondo cui la difesa deve avere un congruo termine in rapporto all'entità della produzione, la Corte ha constatato l'incongruità del tempo concesso e ha annullato l'ordinanza impugnata; gli atti sono stati trasmessi al Tribunale del riesame di Foggia per il prosieguo.

Norme richiamate

  • legge n. 244 del 2007, art. 125 comma 3

    Richiamata dalla difesa tra le norme invocate a sostegno delle censure procedurali; non oggetto di interpretazione puntuale nella motivazione della Corte, che si è concentrata sui profili di contraddittorio e congruità del termine difensivo

  • codice di procedura penale, art. 309 comma 9

    La Corte ha ritenuto che la produzione di documenti in udienza di riesame impone al Tribunale di concedere alla difesa un congruo termine per esaminarli; se il tempo è insufficiente e la difesa non può difendersi concretamente si configura nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 309-bis

    Norma richiamata dalla difesa nell'istanza di rinvio; la Corte osserva che, posto che non v'era una scadenza immediata per la decisione, il Tribunale avrebbe potuto concedere un rinvio utile per assicurare il contraddittorio

  • codice di procedura penale, art. 324 comma 7 e art. 329 comma 9

    Richiamate dalla difesa tra le norme processuali invocate; la Corte ha valorizzato il principio generale del diritto di difesa e della necessità di congruità del termine concesso per esaminare nuova documentazione

  • codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    La Corte ha richiamato la possibilità che la mancata concessione di un congruo termine di difesa, in caso di produzione in udienza, integri una nullità rilevante ex art. 178 lett. c) c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 275

    La difesa ha censurato l'acquisizione indiscriminata di tutti i dati informatici come sproporzionata; tale questione è stata sollevata ma non decisiva perché il ricorso è stato accolto sul vizio procedurale relativo al contraddittorio

Massime di principio

  • La produzione in udienza di nuovi atti probatori impone al Tribunale di riesame di garantire alla difesa un termine congruo per esaminarli; la congruità si valuta in rapporto all'entità della produzione e al termine legislativo per la decisione
  • Se la difesa non può conoscere e valutare concretamente la nuova documentazione, si configura una nullità che può portare all'annullamento dell'ordinanza impugnata
  • Le censure sostanziali sul fumus del reato e sulle esigenze probatorie devono essere adeguatamente motivate dal P.M.; la carenza di motivazione può essere oggetto di doglianza, ma il giudice di legittimità può decidere sul ricorso anche per motivi processuali preponderanti
  • Nelle acquisizioni di dati informatici occorre rispettare il principio di proporzionalità: la misura deve indicare criteri di selezione e limitare l'acquisizione a quanto necessario; l'acquisizione indiscriminata può essere censurata
  • In presenza di tempo processuale non immediatamente scadente, il Tribunale dovrebbe favorire il pieno esercizio del contraddittorio (es. concedendo rinvio) quando la produzione dell'accusa è voluminosa

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