Cassazione Penale, Sentenza n. 41174/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancanza della querela rispetto al reato ascritto (artt. 624 e 625 n.2 c.p.), ritenendo applicabile retroattivamente la riforma (d.lgs. 10.10.2022, n.150) e verificatosi il decorso del termine transitorio previsto dall'art.85 senza che la persona offesa avesse proposto querela. Il pubblico ministero aveva tentato in udienza una contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 c.p. (idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio), ma il Tribunale l'aveva ritenuta tardiva e priva di efficacia processuale. La Procura ha impugnato sostenendo l'erronea applicazione della legge processuale e il diritto/dovere del PM, ai sensi dell'art.517 c.p.p., di formulare contestazioni suppletive di aggravanti che incidono sulla procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha condiviso l'orientamento secondo cui il pubblico ministero può e deve, nella prima udienza utile dopo la riforma e nel contraddittorio, procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. La Corte ha escluso l'equiparazione fra estinzione per prescrizione e improcedibilità per mancanza di querela e ha valorizzato le norme processuali (in particolare art.517 e l'art.554-bis c.p.p.) che consentono la modifica dell'imputazione in udienza. Per avere il Tribunale precluso tale potere al PM si è determinata una nullità assoluta (artt. 178 e 179 c.p.p.), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord per il prosieguo.
Norme richiamate
Delimita la fattispecie di furto; con la modifica del d.lgs. 150/2022 il reato in questione è stato ricondotto tra quelli procedibili a querela per taluni casi, rilevando il regime di procedibilità applicabile ratione temporis.
Circostanza aggravante relativa al furto di cose destinate a pubblico servizio; la contestazione di tale aggravante può rendere il reato procedibile d'ufficio se adeguatamente formulata in udienza.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - art.85
Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Stabilisce il regime transitorio: per fatti anteriori all'entrata in vigore il termine per presentare querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa era già a conoscenza. L'assenza di querela nel termine può portare alla declaratoria di improcedibilità rispetto all'imputazione originaria.
Attribuisce al pubblico ministero la facoltà di effettuare contestazioni suppletive in udienza; la Corte ha ritenuto che tale potere non sia limitato dal decorso del termine transitorio per la querela e possa essere esercitato alla prima udienza utile per rendere il reato procedibile d'ufficio.
Prevede l'obbligo del giudice di pronunciare immediata declaratoria delle cause di estinzione o di non punibilità; la Corte ha distinto la declaratoria di improcedibilità (che guarda alla situazione al momento della decisione) dall'estinzione per prescrizione (che ha effetti "ora per allora").
Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza.
Norma della riforma Cartabia che valorizza la possibilità (e l'obbligo) di adeguare l'imputazione alla prova emersa nel fascicolo; rafforza l'obbligo del giudice di invitare il PM a modificare l'imputazione e recepisce la legittimità della contestazione suppletiva in udienza.
Norme sulle nullità: la Corte ha ritenuto che la preclusione al PM di effettuare una contestazione suppletiva doverosa abbia integrato una nullità assoluta attinente alla formazione dell'imputazione.
Massime di principio
- Se un reato è diventato procedibile a querela per riforma legislativa con regime transitorio, l'assenza di querela entro il termine transitorio può rendere improcedibile l'azione rispetto al capo di imputazione originario, ma non impedisce automaticamente al PM di proporre una contestazione suppletiva in udienza di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
- Il potere del pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive (art.517 c.p.p.) può e deve essere esercitato, nella prima udienza utile e nel contraddittorio, per adeguare l'imputazione a quanto emerge dagli atti; il giudice deve, se necessario, invitare il PM a modificare l'imputazione ai sensi dell'art.554-bis c.p.p.
- La declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela va valutata alla luce della situazione esistente al momento della decisione; essa è distinta dall'estinzione del reato per prescrizione, che produce effetti 'ora per allora' e che può precludere rilevanza a contestazioni suppletive intervenute dopo la maturazione della prescrizione.
- Se il giudice impedisce illegittimamente al PM di formulare una contestazione suppletiva doverosa, l'atto può integrare una nullità assoluta che giustifica l'annullamento della decisione impugnata.
- Per minimizzare il rischio di improcedibilità, la Procura, se dagli atti emergono elementi aggravanti oggettivi, dovrebbe provvedere alla loro contestazione nella prima udienza utile successiva alla riforma; in alternativa il giudice dovrà invitare il PM ad adeguare l'imputazione.
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