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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41178/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere (17/06/2013 - 02/07/2013) e agli arresti domiciliari (02/07/2013 - 17/09/2013) per imputazioni ai capi 52 (art.319 c.p.) e 53 (art.7 L. n.195/1974). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva ritenuto tardiva la domanda rispetto al capo 52 e aveva liquidato l'indennizzo applicando rigidamente il parametro aritmetico giornaliero senza valorizzare la documentazione medico-fiscale e le conseguenze fisiche, morali e lavorative dedotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo, ha affermato che il termine biennale per proporre la domanda di riparazione decorre dalla data di irrevocabilità dell'ultima decisione relativa ai reati per i quali fu disposta la custodia cautelare: quindi l'istanza del 22/02/2022 era tempestiva rispetto anche al capo 52, dato che l'ultima irrevocabilità è intervenuta il 28/11/2021. Sul secondo, ha rilevato che la Corte territoriale ha usato il solo criterio aritmetico (C 235,82/giorno in carcere; C 117,91/giorno in arresti domiciliari) senza valutare adeguatamente la documentazione allegata e le specificità del caso, omettendo motivazione sulla personalizzazione dell'indennizzo. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio, demandando anche la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • art.315 cod. proc. pen.

    Il termine biennale per proporre la domanda di riparazione decorre dalla data di irrevocabilità dell'ultima decisione relativa ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare; decisioni successive su reati diversi, per i quali non si è subita restrizione, non interrompono tale decorrenza

  • art.314 cod. proc. pen.

    Richiamato nella impugnazione come normativa collegata alla procedura di riparazione (valutazione complessiva delle norme di procedimento), la sentenza evidenzia la necessità di corretta applicazione delle norme procedurali nella valutazione dei termini e dell'ammissibilità

  • art.606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei capi relativi a violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione

  • art.319 c.p.

    Reato contestato al capo 52; la decisione di Cassazione sul termine biennale si applica anche con riferimento a questa imputazione che fu oggetto di assoluzione irrevocabile in distinta data

  • art.7 L. n.195/1974

    Reato contestato al capo 53; la Corte d'appello aveva dichiarato tempestiva la domanda rispetto a questo capo e la sentenza d'assoluzione divenuta irrevocabile costituisce il dies a quo complessivo per il termine biennale

Massime di principio

  • Il termine biennale per la domanda di riparazione decorre dalla irrevocabilità dell'ultima decisione che riguarda i reati per i quali è stata applicata la custodia cautelare; pertanto, in presenza di più imputazioni trattate con provvedimenti distinti, va preso a riferimento il provvedimento definitivo sull'ultimo reato collegato alla misura.
  • Un'assoluzione o un proscioglimento parziale non fa scattare un termine di decadenza separato se resta ancora pendente o si definisce successivamente un altro capo collegato alla stessa misura cautelare: l'istanza può essere tempestiva se proposta dopo l'ultima irrevocabilità.
  • Nella liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione il giudice può usare il parametro aritmetico come riferimento, ma non è vincolato ad esso: ha l'obbligo di valutare le specificità del caso (danni fisici, morali, perdita di reddito, perdita di chances, impatto mediatico) e motivare se integrare o meno il calcolo aritmetico.
  • Se il richiedente allega documentazione probatoria (certificazioni mediche, fiscali, documenti di perdita di reddito), il giudice deve esaminarla e motivare espressamente l'eventuale ritenuta insufficienza; la mancata valutazione costituisce omessa motivazione suscettibile di annullamento.
  • In caso di errori di diritto (decorrenza del termine) o di motivazione carente sulla quantificazione dell'indennizzo, la Cassazione annulla e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

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