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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41179/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Blanco era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per l'omicidio volontario di Antonino Raciti (colpito al collo con un paio di forbici il 26/06/2024). Arrestato in quasi flagranza con l'arma insanguinata e abiti sporchi di sangue, aveva dichiarato di avere agito per legittima difesa dopo essere stato aggredito da Raciti. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto la versione difensiva inverosimile: Blanco era pressoché illeso, non aveva fornito spiegazioni convincenti sul possesso preventivo delle forbici, e le dichiarazioni dei testimoni oculari non avvaloravano la sua ricostruzione. Sulla base della doppia presunzione prevista per l'omicidio, il Tribunale aveva confermato la custodia cautelare ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e i pericoli di recidiva e di inquinamento probatorio. Blanco impugnava in Cassazione l'ordinanza con cinque motivi, contestando la valutazione degli indizi, l'inattendibilità delle sue dichiarazioni, la valutazione del possesso legittimo delle forbici, la valutazione delle esigenze cautelari (in particolare l'inquinamento probatorio) e la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che chiedevano la riconsiderazione del quadro indiziario (motivi secondo e terzo) perché la valutazione del giudice di merito, ancorata a concreti elementi obiettivi e testimonianze, non è sindacabile in sede di legittimità come meramente rinnovata interpretazione. Il primo motivo (contestazione del dolo) è stato dichiarato inammissibile per genericità. I motivi quarto e quinto, riguardanti le esigenze cautelari e l'invocata introduzione ex officio dell'inquinamento probatorio, sono stati ritenuti infondati: la Corte ha richiamato la doppia presunzione prevista per l'omicidio (art. 275, comma 3 c.p.p.) che giustifica la custodia cautelare in carcere e ha affermato che il giudice della cautela può valutare unitariamente tutte le esigenze cautelari e rilevare, anche d'ufficio, pericoli non prospettati dalla richiesta del pubblico ministero. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Blanco è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 94, comma 1-ter c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    menzionato nell'intestazione come funzione esercitata dal Tribunale di Catania

    richiama la competenza del giudice a provvedere sulle misure cautelari nelle ipotesi previste; usato per inquadrare l'attività del Tribunale del riesame

  • art. 273, comma 1 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione allo standard valutativo della gravità indiziaria

    la Corte afferma che il quadro di gravità indiziaria emerso è adeguato allo standard richiesto da tale norma per la conferma della misura cautelare

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    richiamato espressamente come fondamento della "duplice presunzione" in materia di omicidio

    stabilisce la presunzione relativa dell'esigenza della custodia cautelare in carcere per taluni delitti (tra cui l'omicidio); la Corte ne ricava che il giudice non è tenuto a provare in positivo la pericolosità, e che la difesa deve fornire elementi idonei a vincere tale presunzione

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    richiamato per i caratteri di attualità e concretezza del periculum libertatis

    usato per spiegare che le presunzioni di cui all'art. 275 possono comprendere i requisiti richiesti dall'art. 274, lettera c), ossia attualità e concretezza del pericolo

  • art. 291 cod. proc. pen.

    menzionato in relazione al principio che il giudice della cautela può procedere d'ufficio

    indica che il giudice, ricevuta la domanda cautelare, può esercitare i poteri officiosi nella materia cautelare; la Corte lo usa per giustificare l'individuazione di esigenze non prospettate dal P.M.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    citato per ribadire che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (proprio del giudizio dibattimentale) non è applicabile alla materia cautelare

    la Corte sottolinea che il divieto di ultrapetizione tipico del giudizio di merito non opera allo stesso modo in sede cautelare, per cui il giudice può aggiungere esigenze cautelari rispetto a quelle prospettate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali

    norma che disciplina le spese nel giudizio di cassazione; la Corte applica l'art. 616 per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.

    menzionato per gli adempimenti della cancelleria a esito del giudizio

    norma connessa al rinvio degli atti al giudice di merito e al possibile affidamento gratuito del patrocinio; la Corte ordina gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • In casi di omicidio con uso di un'arma da taglio, il ritrovamento dell'arma sulla persona dell'indagato, la presenza di sangue sugli abiti e l'arresto in quasi flagranza costituiscono elementi obiettivi che rafforzano la gravità indiziaria e giustificano la custodia cautelare.
  • La valutazione della gravità indiziaria e delle testimonianze è prerogativa del giudice del merito; la Cassazione non riesamina i fatti per una diversa valutazione probatoria salvo vizi logico-giuridici nella motivazione.
  • Per i delitti per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. (es. omicidio), il giudice della cautela parte da una presunzione relativa dell'adeguatezza della custodia in carcere: la difesa deve offrire elementi concreti e probanti per scalfire tale presunzione.
  • Il giudice della cautela può, anche d'ufficio, rilevare esigenze cautelari ulteriori rispetto a quelle richieste dal pubblico ministero (es. rischio di inquinamento probatorio); tale valutazione è legittima e non costituisce ultrapetizione.
  • Le doglianze generiche o astratte sulla mancata prova del dolo o sulla diversa interpretazione degli indizi sono in genere inammissibili o destinate al rigetto in Cassazione; è necessario proporre censure specifiche sulla motivazione o nuove prove non valutate dal giudice di merito.
  • Se si intende contestare la custodia cautelare per legittima difesa, è utile documentare in modo concreto: lesività subita (referti sanitari), coerenza temporale, circostanze del possesso dell'arma (es. documentazione di viaggio, bagagli), e dichiarazioni testimoniali che supportino la ricostruzione difensiva.

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