Cassazione Penale, Sentenza n. 41179/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Blanco era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per l'omicidio volontario di Antonino Raciti (colpito al collo con un paio di forbici il 26/06/2024). Arrestato in quasi flagranza con l'arma insanguinata e abiti sporchi di sangue, aveva dichiarato di avere agito per legittima difesa dopo essere stato aggredito da Raciti. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto la versione difensiva inverosimile: Blanco era pressoché illeso, non aveva fornito spiegazioni convincenti sul possesso preventivo delle forbici, e le dichiarazioni dei testimoni oculari non avvaloravano la sua ricostruzione. Sulla base della doppia presunzione prevista per l'omicidio, il Tribunale aveva confermato la custodia cautelare ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e i pericoli di recidiva e di inquinamento probatorio. Blanco impugnava in Cassazione l'ordinanza con cinque motivi, contestando la valutazione degli indizi, l'inattendibilità delle sue dichiarazioni, la valutazione del possesso legittimo delle forbici, la valutazione delle esigenze cautelari (in particolare l'inquinamento probatorio) e la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che chiedevano la riconsiderazione del quadro indiziario (motivi secondo e terzo) perché la valutazione del giudice di merito, ancorata a concreti elementi obiettivi e testimonianze, non è sindacabile in sede di legittimità come meramente rinnovata interpretazione. Il primo motivo (contestazione del dolo) è stato dichiarato inammissibile per genericità. I motivi quarto e quinto, riguardanti le esigenze cautelari e l'invocata introduzione ex officio dell'inquinamento probatorio, sono stati ritenuti infondati: la Corte ha richiamato la doppia presunzione prevista per l'omicidio (art. 275, comma 3 c.p.p.) che giustifica la custodia cautelare in carcere e ha affermato che il giudice della cautela può valutare unitariamente tutte le esigenze cautelari e rilevare, anche d'ufficio, pericoli non prospettati dalla richiesta del pubblico ministero. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Blanco è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 94, comma 1-ter c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
menzionato nell'intestazione come funzione esercitata dal Tribunale di Catania
richiama la competenza del giudice a provvedere sulle misure cautelari nelle ipotesi previste; usato per inquadrare l'attività del Tribunale del riesame
art. 273, comma 1 cod. proc. pen.
richiamato in relazione allo standard valutativo della gravità indiziaria
la Corte afferma che il quadro di gravità indiziaria emerso è adeguato allo standard richiesto da tale norma per la conferma della misura cautelare
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
richiamato espressamente come fondamento della "duplice presunzione" in materia di omicidio
stabilisce la presunzione relativa dell'esigenza della custodia cautelare in carcere per taluni delitti (tra cui l'omicidio); la Corte ne ricava che il giudice non è tenuto a provare in positivo la pericolosità, e che la difesa deve fornire elementi idonei a vincere tale presunzione
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
richiamato per i caratteri di attualità e concretezza del periculum libertatis
usato per spiegare che le presunzioni di cui all'art. 275 possono comprendere i requisiti richiesti dall'art. 274, lettera c), ossia attualità e concretezza del pericolo
art. 291 cod. proc. pen.
menzionato in relazione al principio che il giudice della cautela può procedere d'ufficio
indica che il giudice, ricevuta la domanda cautelare, può esercitare i poteri officiosi nella materia cautelare; la Corte lo usa per giustificare l'individuazione di esigenze non prospettate dal P.M.
art. 521 cod. proc. pen.
citato per ribadire che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (proprio del giudizio dibattimentale) non è applicabile alla materia cautelare
la Corte sottolinea che il divieto di ultrapetizione tipico del giudizio di merito non opera allo stesso modo in sede cautelare, per cui il giudice può aggiungere esigenze cautelari rispetto a quelle prospettate
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali
norma che disciplina le spese nel giudizio di cassazione; la Corte applica l'art. 616 per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
menzionato per gli adempimenti della cancelleria a esito del giudizio
norma connessa al rinvio degli atti al giudice di merito e al possibile affidamento gratuito del patrocinio; la Corte ordina gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In casi di omicidio con uso di un'arma da taglio, il ritrovamento dell'arma sulla persona dell'indagato, la presenza di sangue sugli abiti e l'arresto in quasi flagranza costituiscono elementi obiettivi che rafforzano la gravità indiziaria e giustificano la custodia cautelare.
- La valutazione della gravità indiziaria e delle testimonianze è prerogativa del giudice del merito; la Cassazione non riesamina i fatti per una diversa valutazione probatoria salvo vizi logico-giuridici nella motivazione.
- Per i delitti per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. (es. omicidio), il giudice della cautela parte da una presunzione relativa dell'adeguatezza della custodia in carcere: la difesa deve offrire elementi concreti e probanti per scalfire tale presunzione.
- Il giudice della cautela può, anche d'ufficio, rilevare esigenze cautelari ulteriori rispetto a quelle richieste dal pubblico ministero (es. rischio di inquinamento probatorio); tale valutazione è legittima e non costituisce ultrapetizione.
- Le doglianze generiche o astratte sulla mancata prova del dolo o sulla diversa interpretazione degli indizi sono in genere inammissibili o destinate al rigetto in Cassazione; è necessario proporre censure specifiche sulla motivazione o nuove prove non valutate dal giudice di merito.
- Se si intende contestare la custodia cautelare per legittima difesa, è utile documentare in modo concreto: lesività subita (referti sanitari), coerenza temporale, circostanze del possesso dell'arma (es. documentazione di viaggio, bagagli), e dichiarazioni testimoniali che supportino la ricostruzione difensiva.
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