Cassazione Penale, Sentenza n. 41176/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato l'improcedibilità per mancanza della querela (reati ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2 c.p.) ritenendo inapplicabile la contestazione suppletiva, operata dal pubblico ministero in udienza, di una circostanza aggravante (art. 625, n.7 c.p.) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. La Procura contestava la preclusione accordata dal Tribunale alla modifica dell'imputazione ex art.517 c.p.p. e denunciava violazione di norme processuali (art.178 lett.b) c.p.p.) per nullità nella formulazione dell'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che, dopo la riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e il regime transitorio dell'art.85, il pubblico ministero può — e deve, alla prima udienza utile — proporre la contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio ai sensi dell'art.517 c.p.p., anche se era decorso il termine per la presentazione della querela in relazione al capo originario. Il Tribunale ha illegittimamente precluso tale potere/dovere del P.M.; tale preclusione integra nullità assoluta di ordine generale (artt.178 e 179 c.p.p.). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Catania per il prosieguo.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (riforma Cartabia)
Ha modificato la procedibilità di talune fattispecie (alcune divenute procedibili a querela) e ha introdotto regime transitorio (art.85) che fissa il decorso del termine per la querela dalla data di entrata in vigore; la Corte ha ritenuto applicabile la riforma anche ai fatti anteriori alla stessa.
art.85 d.lgs. 10/10/2022, n.150
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato»
Stabilisce il termine transitorio per proporre querela; in mancanza di querela nello stesso, il reato originariamente contestato può diventare potenzialmente improcedibile, salvo che il P.M. integri l'imputazione con aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
Norma sul furto; la modifica del comma 3 operata dal d.lgs. n.150 ha inciso sul regime di procedibilità di talune fattispecie
Art.625 n.2 indicato come riferimento di pena per il fatto; la circostanza aggravante n.7 (cose destinate a pubblico servizio) è centrale perché, se contestata, rende il reato procedibile d'ufficio.
Consente al pubblico ministero la contestazione suppletiva in udienza di circostanze aggravanti; la Corte ha affermato che tale potere resta efficace e deve essere esercitato alla prima udienza utile anche dopo il decorso del termine per la querela.
Regola la pronuncia di improcedibilità; la Corte distingue l'applicazione di art.129 nel caso di mancata querela dall'ipotesi di estinzione per prescrizione, ritenendo che la declaratoria di improcedibilità non debba essere automatica se il P.M. esercita in udienza la contestazione suppletiva che elimina l'ostacolo alla procedibilità.
Nullità: la preclusione al P.M. di modificare l'imputazione ex art.517 integra nullità assoluta di ordine generale; la Corte ha annullato la sentenza impugnata per tale nullità.
«Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza»
La norma rafforza l'obbligo/possibilità di adeguare l'imputazione a quanto emerge dal fascicolo; la Corte l'ha richiamata per affermare che il giudice deve consentire e, se necessario, sollecitare la modifica dell'imputazione e la contestazione suppletiva in udienza.
Riguardano gli atti di querela; la Corte ha rilevato che nei termini del regime transitorio non era stata presentata querela giudicabile ai sensi di tali norme.
Massime di principio
- Se una fattispecie è divenuta prosecutibile a querela per effetto della riforma (d.lgs. n.150/2022) e la querela non è stata proposta nel termine transitorio, il pubblico ministero conserva il potere (ex art.517 c.p.p.) di operare, alla prima udienza utile, una contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
- Il giudice non può precludere preventivamente al P.M. tale contestazione: impedirla può integrare una nullità assoluta di ordine generale (artt.178 e 179 c.p.p.). Il corretto procedimento è consentire la contestazione in contraddittorio e decidere quindi sulla sussistenza dell'aggravante.
- Occorre distinguere tra estinzione del reato per prescrizione e improcedibilità per mancanza di querela: la prima, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Domingo), può impedire effetti retroattivi della contestazione suppletiva se la prescrizione è già maturata; la seconda non opera automaticamente "ora per allora" e lascia spazio all'intervento del P.M. in udienza.
- Il P.M. deve esercitare la contestazione suppletiva nella prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della riforma o dopo che sia emersa la necessità di adeguare l'imputazione; il giudice, se opportuno, può invitare il P.M. a procedere o restituire gli atti ai sensi dell'art.554-bis c.p.p.
- Per la difesa, in situazioni analoghe le strategie principali sono: (a) contestare la sufficienza probatoria della circostanza aggravante contestata in via suppletiva; (b) verificare se il reato sia già estinto per prescrizione al momento della contestazione suppletiva (caso in cui la giurisprudenza può precluderne l'efficacia); (c) sollevare eccezioni sulla tempestività formale della contestazione solo se intervenuta oltre la prima udienza utile o senza il necessario contraddittorio.
- In caso di mancata o illegittima contestazione suppletiva da parte del pubblico ministero, il giudice deve valutare la situazione in cui si trova il processo nel momento in cui decide: se l'aggravante è adeguatamente contestata e provata, il processo può proseguire; se invece non sussistono gli elementi che rendono il reato procedibile d'ufficio, il giudice deve pronunciare improcedibilità.
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