Cassazione Penale, Sentenza n. 41175/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per carenza della querela (reato originariamente contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, n.2 c.p.), ritenendo che la norma introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n.150 avesse reso il reato perseguibile a querela e che non fosse stata proposta querela nel termine transitorio; il Tribunale aveva altresì ritenuto inammissibile e tardiva la contestazione suppletiva del Pubblico Ministero della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p., idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio. Il Procuratore Generale ha censurato il diniego della possibilità per il P.M. di operare la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p., deducendo violazione di legge processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, nonostante il decorso del termine transitorio per la querela previsto dall'art.85 del d.lgs. n.150/2022, il pubblico ministero può e deve effettuare, alla prima udienza utile e nel contraddittorio delle parti, la contestazione suppletiva dell'aggravante (art. 625, n.7 c.p.) che rende il reato procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art.517 c.p.p.; il Tribunale ha illegittimamente precluso tale potere-dovere del P.M., con conseguente nullità assoluta della formulazione dell'imputazione ex artt.178 e 179 c.p.p. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Siracusa per il prosieguo del procedimento secondo quanto disposto dalla Corte.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - art.85
"Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"
La Corte ha ritenuto che la disposizione transitoria fissi il termine per la presentazione della querela decorrente dalla data di entrata in vigore della riforma e applicabile anche ai fatti commessi anteriormente; tuttavia il decorso di tale termine non preclude al P.M. di operare la contestazione suppletiva in udienza della circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
art. 517 c.p.p.
Riconosciuto come norma che legittima e disciplina la contestazione suppletiva da parte del P.M.; la Corte interpreta tale potere come non soggetto a decadenze restrittive nel caso di sopravvenuta modificazione del regime di procedibilità e come idoneo a rimuovere l'ostacolo processuale alla prosecuzione dell'azione penale, se esercitato nella prima udienza utile.
art. 129 c.p.p.
La Corte distingue la declaratoria di improcedibilità (per mancanza di condizione di procedibilità) dall'estinzione del reato per prescrizione, affermando che la prima non produce un effetto "ora per allora" che impedisca sempre la successiva contestazione suppletiva del P.M.; il giudice deve valutare la situazione al momento della decisione.
art. 554-bis c.p.p. comma 6
"Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza"
La Corte valorizza la norma per affermare l'obbligo del giudice di permettere (o di invitare) la modifica dell'imputazione in modo da garantire la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; tale previsione rafforza la legittimità e l'opportunità della contestazione suppletiva da parte del P.M.
artt. 624 e 625 c.p.
La modifica dell'art.624 introdotta dal d.lgs. n.150/2022 ha reso la specifica fattispecie originariamente contestata procedibile a querela; l'art.625 (comma con n.7) disciplina una circostanza aggravante che, se contestata, può rendere il reato procedibile d'ufficio.
artt. 178 e 179 c.p.p.
La Corte ha ritenuto che l'ingiustificata preclusione al P.M. di formulare/modificare l'imputazione integri una nullità assoluta della forma dell'azione penale, richiamando gli articoli che codificano le nullità relative alla formulazione dell'imputazione.
artt. 336 e 337 c.p.p.
Richiamati in relazione ai requisiti formali della querela: la Corte osserva che, nel termine transitorio di cui all'art.85 d.lgs. n.150/2022, non è stata presentata una querela idonea ai sensi di tali norme.
Massime di principio
- Se una norma successiva muta il regime di procedibilità di un reato (es. da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela o viceversa) va valutato il termine transitorio ma, ove il P.M. individui in udienza un'aggravante emergente dagli atti che renda il reato procedibile d'ufficio, può procedere alla contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p.
- La decorrenza del termine transitorio per la querela (art.85 d.lgs. n.150/2022) non produce automaticamente un effetto preclusivo assoluto che impedisca sempre al P.M. di modificare l'imputazione mediante contestazione suppletiva; il giudice deve consentire l'esercizio di tale potere nella prima udienza utile e decidere sul nuovo capo di imputazione nel contraddittorio.
- La declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela e l'estinzione del reato per prescrizione sono istituti distinti: la prima implica verifica della situazione al momento della decisione e non è assimilabile automaticamente all'irreversibilità propria dell'estinzione "ora per allora".
- Il giudice ha il dovere, ai sensi dell'art. 554-bis c.p.p., di garantire la corrispondenza tra imputazione e contenuto del fascicolo, invitando il P.M. a modificare l'imputazione quando necessario; il rifiuto ingiustificato di consentire la contestazione suppletiva può determinare nullità assoluta dell'azione penale.
- In pratica: se nel fascicolo emergono elementi oggettivi che integrano un'aggravante rilevante ai fini della procedibilità, il P.M. deve proporre la contestazione suppletiva in udienza e il giudice non deve dichiarare immediatamente l'improcedibilità prima di consentire tale possibilità nel contraddittorio.
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