Cassazione Penale, Sentenza n. 41177/2024 del 08/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato non doversi procedere per mancata querela in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n.2, c.p., ritenendo che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, la fattispecie fosse divenuta perseguibile a querela e che la contestazione suppletiva, operata dal pubblico ministero in udienza circa l'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen. (bene destinato a pubblico servizio), fosse tardiva e inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il pubblico ministero può e deve, alla prima udienza utile, procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio (art. 517 cod. proc. pen.), anche se è decorso il termine transitorio per la proposizione della querela previsto dall'art. 85 del d.lgs. n.150/2022. Il Tribunale aveva illegittimamente precluso tale potere del P.M.; ne è conseguita la nullità della decisione impugnata e l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (riforma della procedibilità)
Ha modificato il regime di procedibilità di talune fattispecie rendendole perseguibili a querela; la modifica si applica anche ai fatti commessi anteriormente, con decorrenza dal 30/12/2022 e con disciplina transitoria contenuta nell'art. 85
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Stabilisce il termine per proporre querela per i reati commessi anteriormente alla riforma; se la querela non è stata presentata nel termine transitorio, il reato originariamente diventa non procedibile salvo che il P.M. integri l'imputazione con aggravante che renda il fatto procedibile d'ufficio
Consente al pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive di circostanze aggravanti anche in corso di giudizio; la Corte ha ritenuto che tale potere non sia per principio escluso dall'avvenuto decorso del termine per la querela e può rimuovere l'ostacolo alla procedibilità
Prevede che il giudice, sentite le parti, inviti il P.M. a modificare l'imputazione per adeguarla a quanto emerge dagli atti e possa disporre la restituzione degli atti se il P.M. non provvede; supporta l'obbligo/possibilità di integrare l'imputazione in udienza per rispettare il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato
Stabilisce l'obbligo del giudice di dichiarare l'immediata improcedibilità quando manca la condizione di procedibilità. La Corte tuttavia ha distinto la situazione di improcedibilità per mancanza di querela dall'estinzione per prescrizione, ritenendo che l'art. 129 non obblighi automaticamente alla pronuncia di improcedibilità quando il P.M. eserciti immediatamente la facoltà di contestazione suppletiva in udienza
Art. 624 riguarda il furto; art. 625 n.2 e n.7 indicano ipotesi aggravate (n.7: beni destinati a pubblico servizio). La presenza dell'aggravante n.7 può rendere il reato procedibile d'ufficio
artt. 336 e 337 cod. proc. pen. (ricorso querela)
Regolano la forma e la validità della querela; la Corte rileva che non è stata presentata querela valida nel termine transitorio
Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 ("Domingo")
Decisione delle Sezioni Unite che ha affrontato la rilevanza di contestazioni suppletive successive alla maturazione della prescrizione; la Corte, pur richiamando quella giurisprudenza, ha distinto la disciplina dell'estinzione per prescrizione dalla improcedibilità per mancanza di querela, evitando un'automatica estensione del principio Domingo al caso di mancata querela
Massime di principio
- Il pubblico ministero può, e alla prima udienza utile deve, proporre contestazione suppletiva dell'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio (art. 517 c.p.p.), anche se è decorso il termine transitorio per la querela stabilito dall'art. 85 d.lgs. 150/2022
- Il giudice non deve automaticamente dichiarare l'improcedibilità quando, in udienza, il P.M. contestualizza una aggravante rilevante: deve anzitutto consentire il contraddittorio e valutare la sussistenza dell'aggravante; solo in mancanza di contestazione o di prova può pronunciare l'improcedibilità
- La distinzione tra estinzione del reato per prescrizione e improcedibilità per mancanza di querela è cruciale: la prima preclude la 'rinascita' del reato, la seconda non impedisce che fatti sopravvenuti (es. contestazione suppletiva) incidano sulla procedibilità al momento della decisione
- Il giudice può e deve, ai sensi dell'art. 554-bis, invitare il P.M. a modificare l'imputazione per adeguarla agli atti; l'inibizione ingiustificata di tale potere da parte del giudice può determinare nullità e annullamento della decisione
- Per la difesa: ogni contestazione suppletiva deve risultare dal verbale e svolgersi nel contraddittorio; la parte offesa che intenda esercitare la querela deve farlo nel termine transitorio, ma l'inerzia della parte offesa non impedisce l'iniziativa del P.M. in udienza
- In casi simili è consigliabile che il P.M. annunci e formalizzi tempestivamente, nella prima udienza utile, la contestazione suppletiva dell'aggravante e che il giudice consenta il contraddittorio prima di dichiarare l'improcedibilità
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