Cassazione Penale, Sentenza n. 41171/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato non doversi procedere per mancata querela in relazione ai reati ex artt. 624 e 625 n.2 c.p., ritenuti divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (applicabile dal 30/12/2022) e dal relativo regime transitorio (art.85). Il Tribunale aveva inoltre escluso valore processuale alla contestazione suppletiva, effettuata dal P.M., dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. ritenendola tardiva e quindi irrilevante. La Procura ha impugnato chiedendo cassazione per violazione di legge processuale sostenendo che il P.M. poteva e doveva contestare in via suppletiva la circostanza aggravante ai sensi dell'art. 517 c.p.p. per rendere il reato procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il pubblico ministero può (e, alla prima udienza utile, deve se richiesto dal giudice) operare la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante ai sensi dell'art. 517 c.p.p., anche se nel frattempo è decorso il termine transitorio per la proposizione della querela ai sensi dell'art.85 del d.lgs. n.150/2022. La Corte ha distinto l'ipotesi di improcedibilità per mancanza di querela dall'estinzione del reato per prescrizione, ritenendo che quest'ultima non operi 'ora per allora' in senso preclusivo rispetto alla possibilità di modificare l'imputazione in udienza. Avendo il Tribunale impedito al P.M. di formulare e far valutare la contestazione suppletiva, la Corte ha rilevato la nullità assoluta della decisione di primo grado (ex artt. 178 e 179 c.p.p.), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per il prosieguo.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 - art.85
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Disciplina il regime transitorio: la decorrenza del termine per la querela si sposta alla data di entrata in vigore della riforma per i fatti antecedenti. La Corte ha applicato questa norma ma ha ritenuto che ciò non impedisca al P.M. di contestare suppletivamente un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio alla prima udienza utile.
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di furto; la modifica normativa operata dal d.lgs. n.150/2022 ha inciso sul regime di procedibilità di talune fattispecie ricomprese in questo articolo.
art. 625, n.2 e n.7 cod. pen.
N.2 e n.7 sono circostanze aggravanti rilevanti nella fattispecie: n.7 (beni destinati a pubblico servizio) è la circostanza che, se contestata, rende il reato procedibile d'ufficio; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva di tale aggravante.
art. 517 cod. proc. pen.
Attribuisce al pubblico ministero il potere di contestare, anche in udienza, fatti o circostanze non indicati nel decreto che dispone il giudizio. La Corte ha interpretato questo potere come efficace anche dopo il decorso del termine transitorio per la querela, purché esercitato nella prima udienza utile e nel contraddittorio.
art. 554-bis cod. proc. pen. (comma 6)
"Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza".
La riforma processuale (c.d. riforma Cartabia) rafforza l'obbligo/possibilità di adeguare l'imputazione ai fatti emergenti dal fascicolo e sostiene la legittimità e la necessità, nel contraddittorio, di apportare modifiche che includano aggravanti emerse dagli atti.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo del giudice di dichiarare l'immediata improcedibilità quando manchi una condizione di procedibilità. La Corte ha però distinto l'immediata declaratoria per improcedibilità dalla estinzione per prescrizione, affermando che l'improcedeibilità va valutata nel momento in cui il giudice decide e non impedisce automaticamente la contestazione suppletiva in udienza.
artt. 336 e 337 cod. proc. pen.
Regolano la querela della persona offesa e i suoi requisiti; nella fattispecie il giudice di primo grado ha rilevato l'assenza di una querela valutabile ai sensi di tali disposizioni nel termine transitorio.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme sulla nullità degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che l'illegittima preclusione al P.M. di esercitare la contestazione suppletiva abbia determinato una nullità assoluta di ordine generale ai sensi di tali articoli.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può contestare in via suppletiva, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., una circostanza aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche se è decorso il termine transitorio per la presentazione della querela; tale contestazione deve avvenire nella prima udienza utile e nel contraddittorio.
- L'improcedibilità per mancata querela e l'estinzione del reato per prescrizione sono istituti distinti: la Corte non estende automaticamente gli effetti della prescrizione alla improcedibilità in termini di preclusione 'ora per allora'.
- Il giudice non può precludere preventivamente la contestazione suppletiva del P.M.; se lo fa, si configura una nullità assoluta rilevante e la sentenza può essere annullata.
- Le disposizioni della riforma Cartabia (es. art. 554-bis c.p.p.) vanno interpretate in senso di favorire l'adeguamento dell'imputazione ai fatti emersi, invitando il P.M. a modificare l'imputazione ove necessario; in caso di inerzia del P.M. il giudice può disporre la restituzione degli atti.
- Se la contestazione suppletiva viene fatta quando il reato è già estinto per prescrizione (maturata prima della contestazione), la giurisprudenza di legittimità ha posto limiti alla rilevanza della nuova contestazione (v. Sez. U, n. 49935/2023), per cui occorre distinguere sempre tra causa di estinzione e improcedibilità per mancanza della querela.
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