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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04398/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché fondato su una doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Taranto in relazione a un reato in materia di stupefacenti, deducendo con unico motivo il difetto di motivazione circa la mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che, contro le sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è oggi consentito soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura proposta non rientra in tali casi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza del ricorrente riguardava la mancata declaratoria di cause di proscioglimento, ma tale censura non è deducibile nei limiti del ricorso consentito contro il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. viene trattato secondo il rito camerale previsto da questa disposizione.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1

    Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono estendersi a doglianze estranee ai casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione del difetto di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è ammissibile quando il ricorso avversi una sentenza di patteggiamento e non investa uno dei profili specificamente consentiti dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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