Cassazione Penale, Sentenza n. 8223/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/01/2021 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame a seguito di annullamento per vizio di motivazione da parte della Corte di Cassazione, aveva nuovamente confermato la custodia cautelare in carcere applicata al LABATE per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e violazioni di legge: eccessiva valorizzazione degli stessi elementi indiziari già ritenuti insufficienti (intercettazioni del 2013 e una conversazione del 2019), mancato rispetto del dictum della sentenza rescindente, mancata considerazione dello "ius temporis" tra i fatti e la misura cautelare e carenza di riscontri oggettivi rispetto alle supposte condotte associative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non si fosse effettivamente uniformato alla precedente pronuncia di annullamento, avendo sostanzialmente riutilizzato lo stesso compendio indiziario e le stesse argomentazioni già censurate, non fornendo elementi nuovi o diversa argomentazione tale da correggere i vizi indicati. Inoltre il Tribunale ha compiuto una inversione logica attribuendo, senza prova, la mancanza di nuovi elementi al fatto che la famiglia avrebbe adottato cautele per evitare attenzioni investigative, presumendo così la persistenza della condotta del ricorrente. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha ordinato l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'associazione di tipo mafioso; la sentenza valuta la sussistenza dei gravi indizi rispetto a tale fattispecie, ma osserva che le conversazioni utilizzate hanno capacità dimostrativa limitata e non provano la persistenza della militanza.
Riferimento al parametro probabilistico per la valutazione degli indizi gravi; la Corte richiama che il tenore complessivo delle conversazioni non raggiunge il coefficiente di probabilità richiesto per affermare la persistenza dell'appartenenza associativa.
Previsione delle circostanze che possono dimostrare l'assenza di esigenze cautelari, tra cui il cosiddetto "tempo silente"; la Corte richiama che il giudice deve motivare puntualmente se ritiene tale elemento superato e valutare indici come durata della partecipazione, ruolo nel sodalizio, stabilità dell'organizzazione.
Disciplina del giudice del rinvio: il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Cassazione e deve uniformarsi al dictum della sentenza rescindente; non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni censurate.
Norma richiamata nel procedimento di riesame in relazione all'impugnazione della misura cautelare nell'interesse dell'indagato; contestualizza la modalità del riesame ex articolo citato.
Norma processuale richiamata nel ricorso; dal contesto si evince che è stata menzionata tra le norme relative alle garanzie e al regime cautelare, senza che la Corte ne tragga una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.
Richiamata tra le norme procedurali indicate dal ricorrente; la sentenza non sviluppa un'interpretazione estesa delle stesse ma le include nel quadro delle censure formulate dal difensore.
Norma relativa ai provvedimenti cautelari; citata nel quadro normativo oggetto del ricorso ma senza specifica applicazione interpretativa distinta nella decisione.
Costituzione
Richiamo alle garanzie costituzionali (uguaglianza, diritto di difesa, divieto di trattamenti contrari alla persona, principio del giusto processo) evocato dal ricorrente a supporto delle censure sulla motivazione e sulle esigenze cautelari.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Carta E.D.U.)
Richiamo alle garanzie convenzionali sul giusto processo e non discriminazione; il ricorrente invoca le tutele E.D.U. in relazione alla correttezza del procedimento e alla motivazione della misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio ex art. 627 c.p.p. è vincolato al principio di diritto della Cassazione e deve uniformare la propria motivazione al dictum della sentenza rescindente: non è sufficiente una ripetizione formale delle argomentazioni già censurate.
- La persistenza della condotta associativa deve essere provata con elementi attuali o con indici solidi; elementi indiziari risalenti nel tempo ("tempo silente") richiedono una motivazione specifica che valuti durata della partecipazione, ruolo del soggetto, stabilità dell'organizzazione e altre circostanze concrete.
- L'assenza di riscontri successivi non può essere spiegata con mere supposizioni, ad esempio attribuendo la carenza di nuove emergenze investigative a cautele familiari, senza prova: ciò costituisce inversione logica e non può sorreggere la misura cautelare.
- Se il quadro indiziario su cui si fonda la misura è sostanzialmente lo stesso già ritenuto insufficiente, la misura deve essere revocata salvo che emergano nuovi elementi o una diversa e convincente argomentazione probatoria.
- La Corte può disporre l'annullamento senza rinvio e l'immediata liberazione quando il vizio di motivazione rende inevitabile la revoca della misura e non sussistono elementi nuovi che il giudice di merito possa valutare diversamente.
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