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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39673/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato il proscioglimento disposto in primo grado: il Procuratore generale denunciava violazione di legge penale e processuale sostenendo che dal verbale indicato come "ricezione di querela orale" risultava la chiara volontà della persona offesa di punire l'autore del reato (truffa ex art. 640-ter c.p.), desumibile anche dalla tempestività della querela (29/05/2020 rispetto a fatti scoperti il 27/05/2020) e dalla consegna di documenti alla polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che, nella fattispecie, non emergesse un'inequivoca manifestazione della volontà punitiva nella parte contenutistica del verbale di "ricezione di querela orale": la semplice intestazione dell'atto e la tempestività nella presentazione e nella consegna di documenti non sono sufficienti per configurare la querela valida quando mancano espressioni chiare di richiesta di punizione. La Corte ha distinto il caso in esame da precedenti (su tutti la sentenza "Saottini") in cui il contesto fattuale (es. arresto in flagranza e dichiarazioni che portarono all'arresto) consentì di ritenere manifestata l'intenzione punitiva. Ha quindi confermato la valutazione di merito secondo cui gli atti prodotti attestavano mera collaborazione agli accertamenti e non la volontà di procedere penalmente; conseguentemente è stato confermato il proscioglimento per mancanza di valida querela. Il Procuratore generale, in quanto parte pubblica, è stato esentato dalla condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 640-ter cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (truffa/illecito per cui è richiesta querela di parte per la procedibilità); la decisione valuta la validità della querela ai fini della procedibilità.

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Norma processuale richiamata per la possibilità di trattare il procedimento con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. l. 18/12/2020 n.176) e successive modifiche

    Normativa emergenziale/processuale richiamata in relazione alla modalità di trattazione scritta e alla requisitoria scritta; citata per l'iter procedurale seguito nella decisione.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 (Rv. 282648)

    Richiamata come principio consolidato secondo cui la volontà di chiedere la punizione non richiede formule particolari e può desumersi dall'atto, interpretando gli atti dubbi alla luce del "favor querelae".

  • Giurisprudenza - sent. n. 9968 del 02/02/2022 (Saottini, Rv. 282816)

    Precedente che considerò sufficiente, in un contesto di arresto in flagranza, la qualificazione dell'atto come "verbale di ricezione di querela orale" per desumere la volontà punitiva; nella sentenza in esame tale precedente è stato distinto per le diverse circostanze di fatto.

Massime di principio

  • La validità della querela orale si valuta in base al contenuto concreto dell'atto e al contesto fattuale: non è sufficiente la sola intestazione dell'atto come "ricezione di querela orale" se nel testo non si riscontra una manifestazione chiara della volontà di punire.
  • La tempestività della denuncia e la consegna di documenti alla polizia giudiziaria possono attestarne la collaborazione per le indagini, ma non sostituiscono una espressione inequivoca della volontà punitiva quando manchino formule o dichiarazioni chiare in tal senso.
  • Il principio del "favor querelae" induce a interpretare in modo favorevole atti dubbiosi ai fini della procedibilità, ma non è assoluto: il giudice del merito deve comunque accertare la sussistenza di elementi che consentano di riconoscere la volontà di punire.
  • Il contesto fattuale è determinante: in presenza di arresto in flagranza o di comportamenti che chiaramente mirano a far procedere penalmente (es. richiesta esplicita di intervento per ottenere la punizione, dichiarazioni che determinano l'arresto), la qualificazione formale dell'atto può essere considerata sufficiente per la querela valida.
  • Per evitare incertezze pratiche, chi presenta querela orale dovrebbe formulare espressamente la richiesta di punizione del colpevole (anche con formule di chiusura come "previa lettura e conferma" o dichiarazioni analoghe) e, se possibile, conferire procura a un difensore per eventuali atti successivi (opposizione ad archiviazione, ecc.).
  • La valutazione sulla sussistenza della querela è tipicamente di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se supportata da una congrua motivazione; per il pubblico ministero l'annullamento di una valutazione motivata richiede profili di illegittimità o vizio di diritto chiari.

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