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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44874/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 250.312,36 disposto come profitto del reato tributario per il periodo 2014-2017. Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) carenza/omessa motivazione sul periculum in mora per la misura ablativa; 2) vizio della valutazione del fumus commissi delicti, in particolare contestando le risultanze della Guardia di Finanza relative alla capacità produttiva delle ditte fornitrici e la fondatezza degli indizi (anche sulla base di consulenze di parte); 3) illegittima estensione del sequestro ai beni personali dell amministratore, posto che egli non sarebbe stato percettore diretto del profitto e si sarebbe dovuto disporre, se del caso, solo un sequestro per equivalente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto i motivi relativi al fumus e alla presunta errata estensione del sequestro ai beni personali, confermando la fondatezza degli indizi raccolti (discrepanze produttive, documenti di trasporto incongrui, prelievi in contanti coincidenti con pagamenti bancari) e riconoscendo la legittimità, in sede incidentale, della rinuncia ad approfondimenti peritali demandabili al merito. Quanto al primo motivo, la Corte ha invece accolto parzialmente la doglianza sulla motivazione del periculum in mora: ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione in relazione a denaro e beni mobili (fusibilità e facilità di dispersione), ma ha annullato l'ordinanza limitatamente al sequestro degli immobili dell'indagato per carenza di specifica e adeguata motivazione sul pericolo di dispersione anche di beni immobili, rinviando al Tribunale di Palermo per nuovo esame su tale punto.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma processuale richiamata come motivo di ricorso per indicare le violazioni di legge dedotte in cassazione; la Corte la utilizza per qualificare le censure mosse dal ricorrente

  • art. 321 c.p.p., comma 2

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ricorda l'obbligo di motivare anche il periculum in mora quando si anticipano gli effetti della confisca

  • art. 240 c.p.

    Norma sulla confisca che giustifica l'adozione del sequestro preventivo funzionale alla confisca; la Corte distingue gli elementi che possono giustificare l'anticipazione degli effetti della confisca

  • art. 81, comma finale, c.p. e art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamate a descrizione del reato tributario contestato (uso di fatture per operazioni parzialmente o totalmente inesistenti e concorso nel reato); la motivazione della Corte prende le risultanze istruttorie in funzione del fumus

  • Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (giurisprudenza, Ellade)

    Principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte: il decreto di sequestro funzionale alla confisca deve motivare le ragioni per cui non è possibile attendere la definizione del giudizio (periculum in mora), con riferimento all esigenza anticipatoria della confisca; la motivazione può essere modulata secondo la natura del bene e può fondarsi su elementi oggettivi o soggettivi

Massime di principio

  • Per giustificare un sequestro preventivo funzionale alla confisca il giudice deve motivare il periculum in mora: può basarsi su elementi oggettivi (entità del profitto, natura fungibile dei beni, difficoltà di recupero) oppure su elementi soggettivi (comportamento dell onorato che lascia fondato timore di dispersione); tali elementi sono alternativi e non cumulativi
  • In sede incidentale cautelare il Tribunale del riesame può ritenere non risolvibili questioni tecnico-contabili che richiedono perizia e quindi demandarle alla fase di merito; la presenza di consulenze contrapposte non obbliga il giudice cautelare a compiere perizia se sussistono indizi investigativi gravi e coerenti
  • Se il profitto non risulta direttamente nella disponibilità dell amministratore, i suoi beni possono comunque essere vincolati con un sequestro di valore (per equivalente); è la qualificazione giuridica del vincolo a determinare la natura della misura, non la sola formulazione testuale del decreto
  • La motivazione richiesta per il periculum in mora varia a seconda della natura del bene: per denaro e beni mobili la dimostrazione del rischio di dispersione è più agevole (fungibilità, difficoltà di rintraccio); per gli immobili è necessaria una specifica spiegazione che giustifichi l esigenza anticipatoria della confisca
  • In caso di motivazione insufficiente limitatamente ad alcune categorie di beni, è possibile l annullamento parziale con rinvio per nuovo esame sul solo profilo carente, senza pregiudicare la validità del resto del provvedimento cautelare

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