Cassazione Civile, Ordinanza n. 08329/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di un appartamento posto al piano inferiore ha convenuto in giudizio la proprietaria dell'unità sovrastante deducendo che quest'ultima avesse fatto passare alcuni tubi contenenti cavi elettrici nel solaio che divideva i due appartamenti. Ha chiesto: l'accertamento della violazione, invasione o turbativa del proprio immobile; la dichiarazione dell'inesistenza di una servitù; la cessazione dei comportamenti lesivi del diritto di proprietà; la rimozione dei cavi fuoriusciti dal soffitto; il risarcimento del danno. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo che il solaio fosse comune e che i cavi non avessero invaso la proprietà esclusiva del ricorrente, ma che lo spanciamento fosse dipeso dalla rimozione di componenti del solaio durante lavori di ristrutturazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'erroneità della qualificazione del solaio e dello spazio interessato come parte comune, sostenendo che si trattasse invece di spazio appartenente all'appartamento inferiore; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame del motivo di appello subordinato, relativo alla illegittimità dell'uso del bene comune da parte della controparte, anche alla luce dell'art. 1102 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la corte territoriale, pur avendo qualificato come comune il solaio, non aveva affatto esaminato la questione, ritualmente riproposta, della liceità dell'utilizzazione del bene comune da parte della comproprietaria ai sensi dell'art. 1102 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per valutare se l'uso del bene comune da parte di un comproprietario sia conforme ai limiti del pari uso e non alteri la destinazione del bene
evocato implicitamente nel passaggio sulla mancata prova contraria rispetto alla presunzione di comunione del solaio, ma senza una specifica statuizione autonoma
il secondo motivo è stato accolto come censura di omesso esame della questione riproposta in appello
la cassazione ha disposto il rinvio nei limiti della censura accolta
Massime di principio
- La qualificazione di un bene o di uno spazio come comune o esclusivo, quando dipenda dall'accertamento delle risultanze istruttorie, appartiene al giudice di merito e non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una mera diversa lettura delle prove.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: sono inammissibili le censure che mirano a sostituire l'apprezzamento probatorio del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando una questione di diritto sia stata ritualmente dedotta o riproposta in appello, il giudice di secondo grado deve pronunciarvi specificamente; l'omissione integra vizio censurabile in cassazione.
- La qualificazione di uno spazio come bene comune non esaurisce l'indagine: resta necessario verificare se l'uso concreto effettuato da uno dei comproprietari rispetti i limiti posti dall'art. 1102 c.c.
Come è indicizzato
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