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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00982/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, ritenendo assente ogni elemento idoneo a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla pena di 150 euro di ammenda. Il difensore proponeva un'impugnazione qualificata come appello, trasmessa alla Corte di cassazione perché la sentenza era inappellabile ex art. 593, comma 3, c.p.p. I motivi dedotti erano due: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa avrebbe dovuto essere ricondotto all'art. 4 del R.D. 773/1931; 2) eccessività della pena irrogata, ritenuta sproporzionata. La Corte ha rilevato che il gravame era in realtà un atto non conforme ai requisiti del ricorso per cassazione, perché mirava a una rivalutazione del fatto e degli elementi già apprezzati dal giudice di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale, evidenziando che la pena pecuniaria inflitta era modesta e comunque inferiore alla media edittale; ha inoltre richiamato il criterio di calcolo della media edittale indicato dalla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    La sentenza di primo grado era inappellabile; l'impugnazione proposta come appello è stata quindi trattata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.p.p.

  • art. 606, comma 2, c.p.p.

    L'atto di impugnazione, pur denominato appello, è stato trasmesso alla Corte di cassazione per la sua qualificazione sostanziale come ricorso avverso sentenza inappellabile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 4 R.D. 773/1931

    Richiamato dalla difesa come corretta qualificazione giuridica del fatto, ma la Corte non accoglie la censura perché reputa il motivo non scrutinabile per la sua natura di rivalutazione del merito.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per il presupposto soggettivo della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., in mancanza di elementi che escludano la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

  • Sez. 3, sent. n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288

    La Corte ribadisce che, in caso di pena inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata; la media edittale va calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni tra minimo e massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, richiedano una nuova valutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
  • Quando la pena irrogata è pecuniaria e si colloca al di sotto della media edittale, la motivazione sulla dosimetria può essere sintetica, purché consenta di comprendere le ragioni della scelta sanzionatoria.
  • La media edittale non va calcolata dimezzando il massimo previsto, ma individuando la distanza tra minimo e massimo e dividendo per due tale intervallo, da aggiungere poi al minimo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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