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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28011/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui è stata irrogata a una società una sanzione amministrativa di euro 10.000 per la violazione degli obblighi di comunicazione, in via informatica, alla banca dati nazionale e regionale dei dati relativi alla macellazione di 20 capi bovini, entro sette giorni dalla macellazione, come previsti dalla disciplina di settore richiamata dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 58 del 2004 e dalle norme attuative. La società ha proposto opposizione deducendo, tra l’altro, la prescrizione della pretesa sanzionatoria, la nullità dell’ordinanza per mancata indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione, l’adempimento sostanziale mediante consegna dei passaporti sanitari al veterinario presente alla macellazione e l’assenza di colpa, sostenendo che il ritardo era dipeso da problemi informatici e che spettasse all’Amministrazione provare gli elementi soggettivi dell’illecito. Il Tribunale ha respinto l’opposizione e la società ha ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti incentrati sulla violazione della disciplina sostanziale e sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina che impone all’autorità accertatrice di prescrivere gli adempimenti per la regolarizzazione si applica solo alle violazioni commesse presso l’azienda di un detentore di animali e non allo stabilimento di macellazione; ha inoltre osservato che si trattava di un illecito omissivo puro consumato alla scadenza del termine settimanale, non suscettibile di essere sanato successivamente. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, perché l’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 58 del 2004 richiede espressamente la comunicazione informatica al servizio veterinario locale, non essendo sufficiente la mera consegna dei passaporti cartacei al veterinario. Ha respinto il terzo motivo, ribadendo il principio della presunzione di colpa negli illeciti amministrativi ex art. 3 l. n. 689 del 1981, con onere per l’incolpato di dimostrare di aver agito senza colpa. Ha respinto anche il quarto motivo, confermando che la notifica del verbale di accertamento e contestazione costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 l. n. 689 del 1981, in quanto atto che vale a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 58 del 2004

    impone al titolare dello stabilimento di macellazione di effettuare le comunicazioni informatiche previste dalla disciplina di settore al servizio veterinario competente; la sua inosservanza è sanzionabile.

  • art. 4 d.lgs. n. 58 del 2004

    l’obbligo dell’autorità di impartire prescrizioni per la regolarizzazione opera solo nei controlli effettuati presso l’azienda di un detentore di animali, non presso uno stabilimento di macellazione.

  • art. 8 d.p.r. n. 437 del 2000

    richiede la comunicazione, con frequenza almeno settimanale e per via informatica, dei dati relativi all’animale da parte del titolare dello stabilimento di macellazione.

  • art. 8 decreto Ministero della Salute del 31. 1. 2002

    norma attuativa richiamata per l’indicazione delle informazioni da comunicare alle banche dati competenti.

  • art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato nel ricorso, ma la Corte lo affronta solo indirettamente nel respingere la censura sulla buona fede e sull’elemento soggettivo dell’illecito.

  • art. 3 l. n. 689 del 1981

    nelle violazioni amministrative è richiesta la coscienza e volontà della condotta; opera una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato.

  • art. 28 l. n. 689 del 1981

    il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni amministrative si prescrive in cinque anni e l’interruzione segue le regole del codice civile.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    la prescrizione è interrotta da ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore; il verbale di accertamento e contestazione è atto interruttivo.

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l’efficacia interruttiva del verbale, ma la Corte afferma che non è necessario che l’atto riproduca le forme della costituzione in mora ex art. 1219 c.c.

Massime di principio

  • Nelle sanzioni amministrative, la normativa speciale va interpretata in modo rigoroso: gli obblighi e le eventuali procedure di regolarizzazione non sono estensibili oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Quando la violazione consiste in un illecito omissivo puro, la successiva regolarizzazione non elimina di regola l’illecito già perfezionato alla scadenza del termine previsto, se ciò si tradurrebbe in una indebita proroga del termine per adempiere.
  • Per gli illeciti amministrativi vige una presunzione di colpa: l’amministrazione deve provare il fatto vietato, mentre spetta al trasgressore dimostrare di aver agito senza colpa o in presenza di una causa escludente la responsabilità.
  • Ai fini della prescrizione del credito sanzionatorio, la notifica del verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione è atto idoneo a interrompere la prescrizione, perché vale a costituire in mora il debitore ed esprime l’esercizio della pretesa sanzionatoria.
  • La difesa dell’incolpato non è compressa dal tempo che intercorre tra accertamento e ordinanza-ingiunzione, poiché le contestazioni possono essere svolte già dopo la notifica del verbale di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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