Cassazione Civile, Ordinanza n. 09592/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il creditore procedente aveva riscosso il saldo prezzo della vendita del bene ai sensi dell'art. 41 TUB. Un condominio creditore intervenuto propose opposizione avverso l'ordinanza di distribuzione delle somme, chiedendo la restituzione parziale di quanto attribuito al creditore procedente, sostenendo che il credito complessivo di quest'ultimo fosse inferiore all'importo incassato. Nel frattempo, la posizione del creditore originario era stata ceduta a una società poi divenuta l'odierna ricorrente, costituitasi nel processo esecutivo quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. La società ricorrente ha impugnato la sentenza di merito deducendo: 1) violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per difetto di legittimazione passiva della cessionaria, poiché la domanda del condominio era rivolta in realtà verso il creditore originario che aveva incassato le somme; 2) conseguente nullità della sentenza per mancata partecipazione del soggetto che aveva percepito il prezzo, ritenuto litisconsorte necessario; 3) violazione dell'art. 2033 c.c., perché l'obbligo restitutorio, se esistente, graverebbe solo sull'accipiens delle somme e non sul soggetto che ha acquisito successivamente i crediti. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati: ha osservato che l'opposizione distributiva ha natura meramente rescindente, sicché il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'ordinanza di distribuzione, senza sostituirsi al giudice dell'esecuzione disponendo direttamente la restituzione; ha inoltre rilevato che la cessionaria era titolare dei soli crediti, non della posizione del soggetto che aveva materialmente incassato il prezzo, con conseguente difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria e nullità della sentenza per contraddittorio non integro, essendo stata la controversia sostanzialmente radicata nei confronti del creditore originario non evocato in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto nulla la decisione di merito perché pronunciata nei confronti di soggetto privo di legittimazione passiva e comunque in assenza del contraddittorio integro. Ha inoltre chiarito che, nell'opposizione agli atti esecutivi relativa alla fase distributiva, il giudice non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione disponendo direttamente il ricalcolo o la restituzione delle somme, dovendo limitarsi alla pronuncia rescindente sull'atto opposto.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 617 c.p.c. per qualificare l'opposizione alla distribuzione come opposizione agli atti esecutivi con natura meramente rescindente.
l'opposizione distributiva è ricondotta al paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi, con funzione di annullamento dell'atto e non di sostituzione del progetto di distribuzione.
il prezzo del bene venduto era stato incassato dal creditore fondiario/procedente ai sensi della disciplina sul credito fondiario.
la società ricorrente era intervenuta nel processo esecutivo quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.
l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, se sussistente, grava sull'accipiens e non su un soggetto diverso che abbia successivamente acquistato il credito.
la sentenza è stata ritenuta nulla per violazione del contraddittorio e per essere stata resa nei confronti di soggetto non legittimato passivamente rispetto alla domanda proposta.
richiamato per affermare la necessità della partecipazione del soggetto sostanzialmente destinatario della domanda nel giudizio di opposizione distributiva.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa per mancata evocazione del soggetto effettivamente tenuto a contraddire.
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione al giusto processo e al contraddittorio.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il progetto di distribuzione ha natura esclusivamente rescindente: il giudice dell'opposizione può accertare l'illegittimità dell'atto e annullarlo, ma non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione rideterminando direttamente la distribuzione o ordinando restituzioni.
- Quando la somma da restituire è stata materialmente percepita da un soggetto diverso dal cessionario subentrato successivamente nel credito, la legittimazione passiva alla domanda restitutoria spetta all'accipiens, non al mero cessionario del credito, se la cessione non ha riguardato anche la relativa posizione soggettiva.
- Se la controversia è sostanzialmente diretta contro il soggetto che ha incassato le somme, la mancata evocazione di tale soggetto determina difetto di legittimazione passiva e nullità della decisione per contraddittorio non integro.
- Nel giudizio sull'opposizione distributiva, il giudice deve attenersi al perimetro rescindente dell'impugnazione e demandare al giudice dell'esecuzione gli eventuali provvedimenti conseguenti, una volta rimosso l'atto viziato.
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