Cassazione Civile, Ordinanza n. 03297/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il pubblico ministero ha impugnato in cassazione tale ordinanza con due motivi: con il primo ha dedotto che il decreto di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato, sostenendo quindi l’erroneità della declaratoria di tardività e l’assenza di prova della trasmissione del fascicolo all’ufficio competente; con il secondo ha contestato che il giudice di merito non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure e le ha ritenute inammissibili, rilevando anzitutto il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso; inoltre ha osservato che, nel merito, il provvedimento poteva considerarsi entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante annotazione "al visto PM" e che l’opposizione era comunque proposta oltre il termine di 30 giorni e oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la statuizione di inammissibilità dell’opposizione resa dal Tribunale. Ha ritenuto decisivo, in via preliminare, il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione; in ogni caso ha reputato infondate/inammissibili le doglianze, richiamando il principio per cui la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente purché assicuri effettiva conoscenza, e valorizzando la circostanza dell’annotazione "al visto PM" e il notevole ritardo nell’impugnazione. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, e non ha liquidato spese, sia per la natura pubblica dell’ufficio ricorrente sia per la mancata difesa dell’intimato.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore, condivisa dal Collegio.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
richiamato come disciplina delle comunicazioni del provvedimento, suscettibile di essere soddisfatta anche mediante forme equipollenti.
combinato-disposto degli artt. 136 e 702 bis c.p.c.
richiamato quale norma del procedimento sommario da coordinare con le modalità di comunicazione del provvedimento.
termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.
si applica a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio; nel caso concreto l’impugnazione era comunque tardiva perché proposta oltre il termine lungo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa: la sua mancanza integra, di per sé, causa di inammissibilità.
- La comunicazione di un provvedimento non richiede necessariamente la forma tipica, potendo avvenire anche in modalità equipollenti, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Quando il provvedimento sia entrato nella sfera di conoscibilità della parte, il termine breve per impugnare decorre da tale momento; se l’impugnazione è proposta oltre 30 giorni, essa è tardiva.
- In ogni caso, per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio opera anche il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., la cui scadenza rende tardiva l’impugnazione anche in difetto di notificazione o comunicazione.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono, di regola, a escludere la conoscibilità del provvedimento se questo risulta comunque pervenuto nella sfera di disponibilità dell’ufficio.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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