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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17998/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce dalla successione di una donna deceduta, i cui conti correnti risultavano movimentati in modo rilevante nei mesi precedenti al decesso. Una delle figlie, nella qualità di erede, ha convenuto l'altra sostenendo che quest'ultima avesse effettuato illegittimi prelievi da conti intestati alla madre o cointestati con lei, con conseguente lesione dei diritti ereditari e richiesta di restituzione delle somme, oltre frutti e altri beni mobili spettanti per legge. La convenuta ha resistito e proposto riconvenzionale risarcitoria. Il Tribunale ha accolto in larga parte la domanda, la Corte d'appello ha confermato nel merito, limitandosi a modificare la regolazione delle spese. In cassazione la soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto incontestata l'appartenenza esclusiva della provvista alla de cuius e avesse così disapplicato la presunzione di comunione dei crediti tra cointestatari ex art. 1298 c.c.; 2) violazione dell'art. 1298 c.c. e dell'art. 61 c.p.c., contestando il presupposto della CTU e l'ammissione della consulenza, ritenuta esplorativa; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per la mancata ammissione di prove orali asseritamente decisive, volte a dimostrare che i prelievi erano stati effettuati con autorizzazione della madre o per far fronte alle sue esigenze di vita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel regime applicabile ratione temporis, il principio di non contestazione era già operante in via giurisprudenziale e richiedeva una contestazione specifica dei fatti allegati; nel caso concreto la comparsa di risposta conteneva solo contestazioni generiche e non idonee a contrastare analiticamente le deduzioni sui prelievi. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che la censura presupponeva la mancata dimostrazione o non contestazione dell'unilaterale alimentazione dei conti con denaro della de cuius, mentre la Corte d'appello aveva accertato in fatto, sulla base della CTU e degli estratti conto, che nessuna delle figlie aveva contribuito alla formazione del compendio e che tali accertamenti non erano sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui chi gestisce somme o beni nell'interesse altrui deve rendere conto delle operazioni compiute. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non riproduceva il contenuto delle prove orali dedotte né ne consentiva la valutazione di rilevanza e decisività; inoltre l'eventuale censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. risultava preclusa per la conferma della decisione di primo grado da parte della Corte d'appello sulle medesime rationes facti. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alle statuizioni ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    formulazione antecedente alla riforma operata dall’art. 45, comma 1, n. 14, L. 69/2009

    Nel regime previgente, il principio di non contestazione era già operante in via giurisprudenziale; i fatti specificamente allegati dovevano essere specificamente contestati, altrimenti si intendevano ammessi senza necessità di prova.

  • art. 1298 c.c.

    La presunzione di comunione paritaria dei crediti tra cointestatari opera solo se non sia dimostrato o non contestato che la provvista sia stata alimentata unilateralmente da uno solo di essi.

  • art. 61 c.p.c.

    La doglianza sulla CTU è infondata quando la consulenza si inserisce in un accertamento di fatto fondato su elementi documentali e valutativi non sindacabili in cassazione.

  • art. 24 Cost.

    La mancata ammissione di prove può integrare violazione del diritto di difesa solo se le prove sono specificamente indicate e ne è dimostrata la decisività.

  • art. 111 Cost.

    La censura di violazione del giusto processo richiede specificità e decisività della prova pretermessa; non può risolversi in una generica contestazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non preclude la decisione collegiale richiesta dalla parte.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo è precluso quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di rigetto del ricorso in cassazione possono essere applicate le condanne per lite temeraria e la sanzione in favore della Cassa delle ammende, nei giudizi pendenti alla data indicata dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti a fondamento della domanda attorea.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera anche nei giudizi soggetti al previgente art. 115 c.p.c. come elaborato dalla giurisprudenza: i fatti allegati in modo specifico dalla controparte devono essere specificamente contestati; contestazioni generiche equivalgono ad ammissione.
  • La presunzione di comunione dei crediti tra cointestatari non opera quando sia accertato, o non sia specificamente contestato, che la provvista del conto proveniva esclusivamente da uno dei cointestatari.
  • Le censure che attaccano l'accertamento di merito fondato su CTU ed estratti conto non sono scrutinabili in cassazione se mirano soltanto a ottenere una rivalutazione del fatto.
  • La doglianza per mancata ammissione di prove orali è inammissibile se il ricorso non riporta il contenuto delle prove, impedendo di verificarne rilevanza e decisività.
  • Chi gestisce somme o beni nell'interesse altrui ha l'onere di rendere il conto delle operazioni compiute, secondo buona fede e trasparenza delle movimentazioni.

Come è indicizzato

MaterieCollazioneInadempimentoProveImpugnazioni
RamiSuccessioniObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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