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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33785/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo non specifico e meramente apparente, perché consistito nella reiterazione delle censure già esaminate e respinte in appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva riformato limitatamente alla pena la condanna di primo grado per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con riferimento a un diverso furto già giudicato. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproponevano pedissequamente gli argomenti già formulati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La decisione richiama il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con un altro furto già giudicato, senza sviluppare nel testo un'interpretazione della disciplina sostanziale.

  • art. 606 c.p.p.

    vizio di motivazione e violazione di legge

    Il ricorso è stato esaminato con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge, ma dichiarato inammissibile per genericità e reiterazione delle censure.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre gli argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, senza formulare una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera reiterazione delle censure già esaminate in sede di merito rende il motivo apparente, poiché non assolve la funzione tipica dell'impugnazione per cassazione di confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContinuazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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