Cassazione Civile, Ordinanza n. 26905/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni emesso in relazione all'applicazione dell'imposta di donazione su un trust costituito con atto notarile. Il contribuente, soccombente nei gradi di merito insieme al notaio rogante, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2, commi 47-54, del D.L. n. 262/2006. Sostiene che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto imponibile, come autonomo presupposto, la mera costituzione del vincolo di destinazione su somme di denaro conferite in trust e destinate a essere investite a favore di terzi, mentre manca un effettivo trasferimento di ricchezza idoneo a giustificare l'imposta.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Compensa integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità, rilevando che l'orientamento giurisprudenziale seguito si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
denuncia di violazione di legge
è il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dal contribuente
art. 2, commi 47-54, D.L. n. 262/2006
la costituzione del vincolo di destinazione non integra di per sé un autonomo presupposto impositivo; l'imposta colpisce solo un effettivo trasferimento di ricchezza
norma di conversione del D.L. n. 262/2006 richiamata per la disciplina dell'imposta su successioni e donazioni e sui vincoli di destinazione
art. 53 Cost.
il prelievo è giustificato solo quando vi sia un effettivo indice di ricchezza
L. n. 364/1989
legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust, richiamata per qualificare il trust e distinguere gli atti neutri da quelli traslativi
consente alla Corte di decidere nel merito una volta cassata la sentenza, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- In tema di imposta sulle successioni e donazioni, nonché di imposte proporzionali di registro e ipocatastale, la mera costituzione di un vincolo di destinazione non costituisce autonomo presupposto impositivo: occorre un effettivo trasferimento di ricchezza.
- Negli schemi di trust, l'atto istitutivo e l'atto di dotazione patrimoniale hanno natura strumentale e segregativa e, da soli, non determinano il presupposto dell'imposta; l'imposizione può rilevare soltanto al momento del trasferimento finale al beneficiario, se e in quanto si realizzi un'attribuzione patrimoniale stabile.
- Il tributo deve colpire un indice effettivo di capacità contributiva, sicché un prelievo anticipato su atti meramente attuativi o strumentali si pone fuori dal criterio di cui all'art. 53 Cost.
- Quando la questione è definita da un principio di diritto consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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