Cassazione Civile, Ordinanza n. 25214/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario il diniego dell’amministrazione al rimborso delle somme versate a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica per il periodo febbraio 2010-dicembre 2011. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato il diritto al rimborso, ritenendo che spettasse alla società per il solo fatto di avere indebitamente corrisposto l’imposta, pur essendo consumatrice finale e non soggetto somministrante. L’amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 14 TUA, sostenendo che il diritto al rimborso spetti solo ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, cioè ai fornitori/somministranti e non ai consumatori finali; con il secondo e il terzo ha dedotto ulteriori violazioni della normativa unionale e interna sulle accise e sull’energia elettrica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della società contribuente. Ha affermato che, per le addizionali sul consumo di energia elettrica, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all’amministrazione è il fornitore che ha versato l’imposta; il consumatore finale può semmai agire verso il fornitore con l’azione di ripetizione dell’indebito, oppure, solo in casi eccezionali non ricorrenti nella specie, chiedere direttamente il rimborso all’erario dimostrando l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore. In considerazione della novità e delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, la Corte ha compensato integralmente le spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È stata invocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare l’errore di diritto della sentenza di merito.
La Corte lo interpreta nel senso che, in materia di addizionali sull’energia elettrica, il diritto al rimborso spetta al soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, cioè al fornitore/somministrante, e non al consumatore finale.
art. 6, comma 3, d.l. n. 511 del 1988
applicabile ratione temporis
È la disposizione che prevede le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica; la Corte ne ribadisce l’assimilazione alle accise quanto al soggetto tenuto al versamento e alla legittimazione al rimborso.
l. n. 20 del 1989
conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989
È richiamata come legge di conversione della disciplina applicabile ratione temporis sulle addizionali all’energia elettrica.
La Corte lo applica per cassare senza rinvio la decisione di merito, dichiarando inammissibile l’originario ricorso introduttivo per difetto originario di legittimazione.
art. 1, par. 1, lett. a) e par. 2, Direttiva 2008/118/CE
violazione e falsa applicazione
Richiamata nei motivi assorbiti; la Corte non entra nel merito oltre a ribadire il quadro unionale dell’effettività della tutela in materia di imposte indirette.
art. 3 e art. 4, par. 2, Direttiva 2003/96/CE
violazione e falsa applicazione
Richiamati nei motivi assorbiti; la Corte non li esamina autonomamente perché assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
art. 6, comma 1, lett. c), d.l. n. 511/1998
violazione e falsa applicazione
Richiamato nei motivi assorbiti; la Corte non ne sviluppa un’autonoma lettura perché la decisione si fonda sul difetto di legittimazione al rimborso del consumatore finale.
art. 1 della Direttiva 2008/118/CE
violazione e falsa applicazione
Richiamato nel terzo motivo assorbito; la Corte lo menziona solo come parte del quadro normativo unionale evocato dalla ricorrente.
Massime di principio
- In materia di addizionali sul consumo di energia elettrica assimilate alle accise, il rimborso dell’imposta indebitamente versata spetta al soggetto passivo che ha effettuato il pagamento verso l’erario, e non al consumatore finale che abbia sopportato economicamente il tributo.
- Il consumatore finale che abbia subito l’addebito dell’imposta può, di regola, agire in ripetizione dell’indebito contro il fornitore; la domanda diretta di rimborso all’amministrazione finanziaria è ammessa solo in via eccezionale, quando sia dimostrata l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione verso il fornitore.
- L’effettività della tutela in ambito unionale non consente di spostare automaticamente sulla pubblica amministrazione il rimborso richiesto dal consumatore finale: occorre verificare la titolarità del rapporto tributario e la legittimazione sostanziale alla domanda.
- Se il ricorrente originario difetta ab origine di legittimazione sostanziale a chiedere il rimborso, la decisione di merito favorevole va cassata senza rinvio e la domanda introduttiva può essere dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25182/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25184/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25185/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25186/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25190/2023 del 24/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →