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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20933/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti a tempo indeterminato di un ente pubblico di ricerca hanno chiesto giudizialmente il riconoscimento del diritto all'accensione di una polizza assicurativa prevista da una convenzione stipulata nel 1963 tra l'ente e un istituto assicuratore. L'ente aveva negato la prestazione, sostenendo che la polizza avesse natura non retributiva ma previdenziale. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo la polizza di natura previdenziale e comunque cessata per effetto dell'introduzione, nel comparto, dei fondi di previdenza complementare ex d.lgs. n. 124/1993. In cassazione i lavoratori hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese, accettata dalla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e dell'espressa accettazione da parte dell'ente resistente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, in ragione dell'intesa raggiunta tra le parti ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto dell'esito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se formalizzata nei modi di legge, consente la definizione del giudizio di legittimità quando sia accettata dalla controparte.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In presenza di accordo tra le parti sulla rinuncia e sulla compensazione, la Corte non provvede sulle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando non ne ricorrono i presupposti in relazione all'esito del giudizio.

  • d.lgs. n. 124/1993

    È richiamato solo per indicare l'introduzione dei fondi di previdenza complementare nel comparto, ritenuta dalla Corte d'appello rilevante ai fini della cessazione del trattamento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando le parti concordano sulla rinuncia e sulla regolazione delle spese, la Corte può non pronunciare sulle spese di lite.
  • L'esclusione del raddoppio del contributo unificato dipende dalla verifica dei presupposti normativi in rapporto all'esito processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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