Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29688/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La cittadina straniera, residente in Italia da molti anni, aveva omesso di rinnovare il permesso di soggiorno entro sessanta giorni dalla scadenza ed era stata quindi destinataria di decreto di espulsione e di un ordine del questore di consegna del passaporto e presentazione in questura. L'opposizione al decreto era stata rigettata dal giudice di pace, che aveva ritenuto non applicabile la disciplina dell'art. 13, comma 2-bis, del testo unico immigrazione perché riferita solo ai casi di ricongiungimento familiare. Nel ricorso per cassazione si censurava tale impostazione con tre motivi: violazione dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998; violazione dell'art. 19, comma 1.1, e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, in combinato con l'art. 8 CEDU, sostenendo che l'espulsione fosse vietata in presenza di legami familiari, radicamento sociale e vita privata/familiare in Italia; omesso esame di fatti decisivi relativi alla durata del soggiorno, ai vincoli familiari e all'inserimento sociale. La ricorrente allegava, tra l'altro, lunga permanenza in Italia, convivenza stabile con cittadino italiano, proprietà dell'abitazione, presenza della figlia maggiorenne cittadina italiana e iscrizione all'ufficio di collocamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti di ragione, i motivi di ricorso, rilevando che il giudice di pace aveva adottato una lettura riduttiva e non corretta della disciplina sull'espulsione, trascurando il necessario coordinamento tra art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, art. 19, art. 5, comma 6, del medesimo testo unico e art. 8 CEDU. La Corte ha affermato che la tutela rafforzata contro l'espulsione non è confinata alle sole ipotesi formali di ricongiungimento familiare, ma può operare anche in presenza di legami familiari di fatto e di un significativo radicamento personale e sociale, da valutare in concreto. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al giudice di pace, in diversa composizione, affinché verifichi se sussistano i presupposti per escludere l'espulsione alla luce della natura ed effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    "Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine"

    La disposizione va letta in senso estensivo, in coerenza con l'art. 8 CEDU, e può applicarsi anche allo straniero che non sia formalmente nelle condizioni per chiedere il ricongiungimento familiare, purché abbia legami familiari nel territorio nazionale.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998

    "Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: ... c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana"

    La norma esprime un limite all'espulsione che deve essere coordinato con l'art. 13 e con l'art. 8 CEDU, valorizzando i rapporti familiari e la convivenza con cittadini italiani.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"

    La disciplina sui titoli di soggiorno deve essere applicata senza sacrificare gli obblighi costituzionali e internazionali dell'Italia, compreso il rispetto della vita privata e familiare protetta dalla CEDU.

  • art. 8 CEDU

    "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza"

    L'espulsione costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare che deve essere giustificata e proporzionata; la tutela convenzionale comprende anche relazioni di fatto, sociali ed affettive, non solo il matrimonio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    È il parametro processuale invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi relativi ai vincoli familiari e al radicamento in Italia.

Massime di principio

  • In materia di espulsione dello straniero, la verifica del giudice non può arrestarsi al solo dato formale del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ma deve confrontarsi con tutti gli elementi normativamente e convenzionalmente rilevanti che possano incidere sulla legittimità dell'allontanamento.
  • L'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 non opera soltanto nei casi di ricongiungimento familiare formalmente attivato: la tutela rafforzata si estende anche allo straniero che abbia legami familiari effettivi in Italia, secondo una lettura conforme all'art. 8 CEDU e alla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale.
  • Ai fini della valutazione sulla legittimità dell'espulsione, il giudice di merito deve accertare in concreto la natura ed effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno, l'inserimento sociale e le difficoltà derivanti dall'allontanamento, motivando specificamente sulla loro incidenza.
  • Le relazioni familiari tutelate dall'art. 8 CEDU non si esauriscono nel matrimonio, ma possono comprendere convivenze di fatto, legami affettivi stabili e più in generale aspetti dell'identità sociale e privata della persona.
  • I criteri relativi ai legami culturali, sociali e alla durata del soggiorno assumono rilievo come elementi integrativi della valutazione, ma non possono essere esclusi o apprezzati in astratto senza una previa considerazione dei legami familiari effettivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamigliaInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.