Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la valutazione dell'assenza di continuazione tra due furti in abitazione commessi il 30/10/2022 e l'11/11/2022. Il ricorrente ha contestato l'erronea applicazione della legge penale ex art. 81 c.p. (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.) e la carenza di motivazione (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.), deducendo che la breve distanza temporale (12 giorni), le modalità analoghe (appostamento, forzatura delle serrature) e l'uso di strumenti simili indicavano un unico disegno criminoso e quindi la sussistenza del reato continuato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha confermato che per riconoscere il reato continuato è necessario provare l'esistenza di un disegno criminoso originario e antecedente agli eventi, valutato al momento ideativo più che a quello esecutivo. Sono indicati come rilevanti elementi quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali. La sola analogia delle modalità o la vicinanza temporale non basta; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia adeguatamente motivato l'assenza di preordinazione e che gli elementi addotti dal ricorrente non siano sufficienti a mutare quella valutazione. Condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
La continuazione ricorre solo se esiste un medesimo disegno criminoso originario e precedente agli eventi. Il requisito rilevante è la programmazione ideativa di una pluralità di reati, non la mera propensione a delinquere.
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Permette il ricorso per errata applicazione della legge penale; qui usato per contestare l'interpretazione/impiego dell'art. 81 c.p.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per carenza di motivazione; il vizio è stato ritenuto non sussistente perché la motivazione della Corte di appello è risultata chiara e logica.
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
Distinzione tra progetto criminoso specifico e generica propensione alla delinquenza; la continuazione richiede la prima.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Elenca i concreti indicatori della continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità, programmazione delle successive azioni) e sottolinea la necessità che i reati successivi fossero previsti almeno nelle linee essenziali.
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
Richiama l'impossibilità di confondere il movente generico (es. bisogno economico) con il fine specifico che caratterizza una programmazione unitaria di reati.
Massime di principio
- Per qualificare più fatti come reato continuato è necessario provare un disegno criminoso originario antecedente alla commissione dei fatti, non basta la mera ripetizione di reati dello stesso tipo.
- Indicatori utili: omogeneità delle violazioni, identità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, analogia nelle modalità esecutive, sistematicità e prova che i reati successivi fossero almeno preventivamente considerati.
- La vicinanza temporale è un elemento rilevante ma non decisivo; una distanza significativa riduce la probabilità di riconoscere la continuazione, salvo chiari elementi di programmazione.
- La sola somiglianza degli strumenti o delle modalità e un movente generico (ad es. necessità economica) non sono sufficienti a dimostrare la preordinazione.
- La valutazione spetta al giudice di merito: il ricorrente deve fornire elementi nuovi o evidenziare carenze logiche nella motivazione per ottenere il riesame in sede superiore.
- Per la difesa è strategico evidenziare elementi di estemporaneità, la partecipazione di soggetti diversi senza collegamenti probatori, e l'assenza di pianificazione antecedente al primo episodio.
- Per l'accusa è opportuno documentare contatti, pianificazioni, prove materiali che connettano le azioni e dimostrino che le successive erano previste già al momento del primo reato.
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