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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 309/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello della memoria difensiva depositata il 05/10/2020, con la quale si richiedeva l'acquisizione, ex officio e ai sensi dell'art. 603 c.p.p., della documentazione (anche sanitaria) conservata presso l'Inail di Nuoro relativa alla persona offesa (Congiu Antonello). L'obiettivo era dimostrare pregresse menomazioni riconducibili a un sinistro anteriore e quindi incidere sul nesso di causalità tra l'azione dell'imputato e le lesioni riportate dalla vittima. In subordine veniva contestata l'identificazione dell'autore del fatto, richiamando la presenza in loco di altri soggetti (Antonio e Bruno Ferrai) e la testimonianza del teste Lancioni che non avrebbe visto né sentito l'aggressione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'omessa valutazione della memoria non determinasse di per sé nullità: la richiesta di acquisizione documentale era esplorativa e non veniva adeguatamente indicata nella sua incidenza decisiva sul giudizio di colpevolezza. Il ricorrente non ha dimostrato la decisività della prova omessa né dettagliato la natura delle pregresse menomazioni e la loro effettiva incidenza sul nesso causale. La Corte ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la responsabilità dell'imputato, avendo tra l'altro disposto una perizia medico-legale che ha affrontato il profilo del nesso causale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. In primo e secondo grado l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 582 e 583, comma secondo, n. 1, c.p. (lesioni personali gravissime); era stato prosciolto dal reato di minaccia per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è stata invocata dal ricorrente per lamentare l'omessa valutazione di una memoria difensiva. La Corte ricorda che tale omissione può rilevare solo se la questione omessa risulta decisiva.

  • art. 603, codice di procedura penale

    Disciplina l'acquisizione d'ufficio di atti e documenti; la memoria difensiva chiedeva l'acquisizione della documentazione INAIL ai sensi di questa norma, ma la Corte ha ritenuto la richiesta esplorativa e non dimostrata nella sua decisività.

  • art. 582 codice penale

    Prevede il reato di lesioni personali; nella sentenza di merito l'imputato è stato condannato per lesioni personali gravissime.

  • art. 583, comma secondo, n. 1, codice penale

    art. 583, comma secondo, n. 1, cod. pen.

    Individua le circostanze aggravanti e la configurazione delle lesioni personali gravissime; è la norma specifica applicata alla condanna dell'imputato.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 7, comma 1, d.l. n. 105/2021

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020; art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021

    Norme che hanno consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti in Cassazione (misure temporanee legate all'emergenza), richiamate nel procedimento.

Massime di principio

  • L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina automaticamente l'annullamento del provvedimento impugnato: bisogna dimostrare che la mancata considerazione abbia inciso in modo decisivo sull'esito del giudizio.
  • Le richieste probatorie 'esplorative' (es. acquisizione indifferenziata di "tutta la documentazione" senza specificare rilevanza e nesso con i fatti) sono in genere inidonee a fondare un rilievo di gravità se non viene indicata la specifica incidenza della prova sul risultato processuale.
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria o il sindacato di legittimità sulla mancata acquisizione di prove, il ricorrente deve specificare la natura della prova omessa e dimostrarne la potenziale decisività in rapporto alle contestazioni mosse.
  • Il rigetto, anche implicito, di istanze istruttorie in appello è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione di merito non fornisce elementi sufficienti per la valutazione della responsabilità; la presenza di perizie o accertamenti medici dedotti in motivazione riduce la portata del rilievo sulla prova omessa.
  • Contestazioni generiche sull'identificazione del responsabile che si limitano a ripetere argomentazioni di merito senza una critica puntuale della motivazione non sono ammissibili in Cassazione.

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