Cassazione Civile, Ordinanza n. 10071/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società, per l’anno d’imposta 2008, con cui l’Ufficio contestava una maggiore ritenuta del 12,5% sui redditi di partecipazione imputati a due soci non qualificati, oltre sanzioni, in conseguenza di un precedente accertamento di maggiori ricavi emesso nei confronti della società. In primo grado il ricorso della società era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata, ritenendo illegittima la pretesa perché un’altra sentenza, relativa al maggiore reddito della società, aveva annullato l’accertamento presupposto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata a un rinvio acritico a un’altra decisione senza autonoma motivazione; (2) violazione dell’art. 295 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso la causa senza sospenderla in attesa del giudicato sulla controversia presupposta relativa all’accertamento del maggiore reddito societario, che costituiva antecedente logico-giuridico dell’accertamento delle ritenute sui soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era graficamente esistente e sufficiente a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in presenza di giudizi separati ma dipendenti tra accertamento del maggior reddito sociale e accertamento riflesso nei confronti dei soci, il giudice tributario deve sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della decisione sulla società, poiché l’esito di quella controversia costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur esistente graficamente, non consenta di percepire il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione, sia come violazione di legge sia come nullità processuale.
In caso di giudizi separati ma dipendenti, il processo deve essere sospeso quando la decisione di un giudizio costituisce antecedente logico-giuridico dell’altro.
La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera anche nel processo tributario.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo se, pur essendo formalmente presente, non rende percepibile il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma comprensibile non è nulla.
- Quando pendono separatamente il giudizio sul maggior reddito della società e quello sul reddito di partecipazione o sulle ritenute imputate ai soci, il secondo giudizio va sospeso ex art. 295 c.p.c. fino al giudicato sul primo.
- Il giudicato o comunque la definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società produce effetti riflessi nei confronti del socio, perché l’accertamento societario costituisce antecedente logico-giuridico dell’accertamento individuale.
- La sospensione necessaria non riguarda solo le contestazioni di utili extracontabili, ma in generale tutte le contestazioni rivolte alla compagine sociale fondate su maggiori ricavi non dichiarati o costi non sostenuti.
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