Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di volontaria giurisdizione relativa allo svincolo di una somma di euro 46.306,25 depositata presso la Ragioneria/Tesoreria dello Stato e collegata a contributi per la ricostruzione di un fabbricato condominiale ai sensi della l. n. 219 del 1981. Il Tribunale aveva rigettato le domande contrapposte di svincolo, ritenendo che una precedente sentenza della Corte d'appello avesse definitivamente escluso il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme, e aveva disposto lo svincolo a favore degli eredi del soggetto che aveva ricevuto la somma quale delegato alla pratica di ricostruzione. Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte d'appello che, in sede di reclamo avverso il provvedimento di volontaria giurisdizione, aveva dichiarato inammissibile il reclamo per mancata enunciazione delle ragioni di censura rispetto al precedente giudicato e aveva condannato il reclamante alle spese. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché il decreto impugnato, emesso in sede di reclamo avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione, non è ricorribile ai sensi dell'art. 379, comma 3, c.p.c. e comunque non presenta i caratteri di decisorietà e definitività richiesti dall'art. 111, comma 7, Cost.; inoltre il ricorrente non ha svolto censure sulla questione pregiudiziale dell'ammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa in favore degli altri intimati, rimasti senza attività difensiva. La decisione si fonda sulla non ricorribilità del decreto di reclamo avverso provvedimento di volontaria giurisdizione e sulla mancanza dei requisiti di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
esclude l'impugnabilità dei decreti emessi dalla Corte d'appello in sede di reclamo avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro provvedimenti dotati di decisorietà e definitività in senso sostanziale
le spese seguono la soccombenza anche nel giudizio di volontaria giurisdizione quando vi sia una parte sostanzialmente soccombente
art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il decreto della corte d'appello emesso in sede di reclamo contro un provvedimento di volontaria giurisdizione non è, di regola, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione quando difetti il carattere della decisorietà e definitività sostanziale.
- Le censure attinenti alla correttezza del percorso processuale o alla motivazione sul rito non bastano a fondare il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. se il provvedimento è privo di autonoma attitudine decisoria sul merito dei diritti controversi.
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi con la questione pregiudiziale dell'ammissibilità del mezzo di impugnazione; la mancata deduzione di specifiche ragioni in ordine a tale profilo conduce alla declaratoria di inammissibilità.
- Anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, la condanna alle spese può seguire la soccombenza processuale della parte che abbia inutilmente proposto reclamo o ricorso.
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