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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31938/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, poiché notificato oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza d’appello. Di conseguenza ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore di tutte le resistenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva proposto ricorso alla C.T.P. avverso un estratto di ruolo e varie cartelle di pagamento relative a diverse pretese tributarie e para-tributarie, tra cui tasse automobilistiche, IRPEF, ILOR, IVA, IRAP, imposte di registro, contributi di bonifica e miglioramento fondiario, TARSU e diritti camerali. Il ricorso era stato respinto in primo grado. In appello, la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione sia perché notificata a mezzo di servizio di posta privata, sia perché aveva ritenuto inoppugnabile l’estratto di ruolo. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte non entra nel merito dei motivi perché rileva d’ufficio la tardività del ricorso principale, notificato oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate viene dichiarato inefficace per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso principale è inammissibile, il ricorso incidentale spiegato dalla controparte resta inefficace.
  • La tardività del ricorso principale consente la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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