Cassazione Civile, Ordinanza n. 31938/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, poiché notificato oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza d’appello. Di conseguenza ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore di tutte le resistenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva proposto ricorso alla C.T.P. avverso un estratto di ruolo e varie cartelle di pagamento relative a diverse pretese tributarie e para-tributarie, tra cui tasse automobilistiche, IRPEF, ILOR, IVA, IRAP, imposte di registro, contributi di bonifica e miglioramento fondiario, TARSU e diritti camerali. Il ricorso era stato respinto in primo grado. In appello, la C.T.R. aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione sia perché notificata a mezzo di servizio di posta privata, sia perché aveva ritenuto inoppugnabile l’estratto di ruolo. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte non entra nel merito dei motivi perché rileva d’ufficio la tardività del ricorso principale, notificato oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate viene dichiarato inefficace per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto.
richiamato nel passaggio sulle spese e sulla partecipazione della parte intimata nel rito camerale di legittimità.
richiamato nel ragionamento sulla tardività del controricorso e sulla possibilità di depositare memoria nel rito camerale di legittimità.
Massime di principio
- Il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso principale è inammissibile, il ricorso incidentale spiegato dalla controparte resta inefficace.
- La tardività del ricorso principale consente la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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