Cassazione Penale, Sentenza n. 24814/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo l'errata applicazione della causa di non punibilità e una motivazione illogica. Ha fatto valere che l'imputato aveva commesso più fatti della stessa indole (due episodi del luglio 2016 e febbraio 2017), era gravato da recidiva reiterata e risultavano nel certificato penale più condanne (richiamate ex art. 388 c.p.) unificate in fase di esecuzione ex art. 81 c.p.; per tali ragioni, secondo il PG, l'art. 131-bis non poteva trovare applicazione. Ha inoltre censurato che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato i precedenti penali e avrebbe dato rilievo non significativo alla remissione di querela delle persone offese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare. Ha rilevato che i delitti di violenza privata oggetto del procedimento sono divenuti procedibili a querela di parte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e che il Procuratore Generale non ha dimostrato di avere interesse a proporre impugnazione (non ha provato l'esistenza di una querela né prodotto memoria al riguardo). Dalla sentenza impugnata risultava che le persone offese avevano rimesso la querela, che la remissione era stata accettata dagli imputati e che non era stata costituita parte civile; quindi anche in via astratta l'accoglimento del ricorso non avrebbe apportato un vantaggio alla parte ricorrente. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e respinto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta applicata dal giudice d'appello; la Cassazione non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per mancato interesse del PG.
Indicano i reati contestati: concorso (art. 110 e art. 56) e violenza privata (art. 610). Sono i titoli di reato cui la Corte d'appello ha riferito il proscioglimento.
Richiamato come elemento dei precedenti penali presenti nel certificato dell'imputato su cui il PG ha fondato parte della censura.
Richiamato in relazione all'unificazione delle condanne in fase di esecuzione; il PG ha sostenuto che tale quadro osterebbe all'applicazione di art. 131-bis.
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27
Norma richiamata per la facoltà di deposizione di una requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Riferito nel provvedimento come la norma che ha reso i delitti di violenza privata procedibili a querela di parte; sulla base di ciò la Cassazione ha ritenuto che, in assenza di querela e dato che questa era stata rimessa, il PG non avesse interesse all'impugnazione.
Massime di principio
- Se una fattispecie è divenuta procedibile a querela di parte per effetto di una modifica normativa, il pubblico ministero deve dimostrare l'esistenza di interesse processuale (ad es. l'esistenza della querela) per poter impugnare una sentenza: in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per assenza di interesse.
- La remissione della querela, se accettata dall'imputato e nel caso non vi sia costituzione di parte civile, estingue la condizione di procedibilità per i reati procedibili a querela e impedisce il proseguimento dell'azione penale, rendendo privo di effetto un eventuale impugnazione del PM.
- Quando il ricorso verte sull'applicazione di art. 131-bis (tenuità), ma sussistono più fatti della stessa indole e precedenti rilevanti, il giudice deve motivare adeguatamente la compatibilità della causa di non punibilità con il quadro degli antecedenti; tuttavia la Cassazione non entra nel merito se ricorre una questione preliminare di interesse processuale.
- Il Procuratore che intende impugnare una sentenza in presenza di cambiamenti normativi sulla procedibilità dovrebbe inserire nella memoria elementi che dimostrino il suo interesse all'impugnazione (es. copia di querela, motivi per i quali la remissione non sarebbe efficace, ecc.).
- La valutazione dell'ammissibilità del ricorso per carenza di interesse può precludere l'esame delle censure di merito (es. errata applicazione di norme sostanziali), quindi è essenziale curare preliminarmente gli aspetti processuali prima di prospettare questioni sostanziali.
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