Cassazione Penale, Sentenza n. 43500/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 23/05/2022 che aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce due motivi: (1) difetto di motivazione per mancata valutazione della memoria difensiva ex art. 121 c.p.p., che avrebbe contenuto dichiarazioni (fratello Michele e il collaboratore De Falco) sull'inesistenza della sua partecipazione al clan Moccia; (2) violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori (Iovinella e Cinquegrana) non sarebbero attendibili perché appartenenti a gruppi diversi rispetto a quello di Michele Puzio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha spiegato che, pur essendo l'omessa valutazione della memoria difensiva potenzialmente fonte di nullità, l'onere del ricorrente è indicare quale argomento decisivo contenuto nella memoria non valutato dal giudice; ciò non è stato fatto in modo tale da incidere sulla decisione. La Corte ha richiamato che il Tribunale del riesame aveva considerato, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori, precedenti condanne irrevocabili del ricorrente per estorsioni aggravate (sentenze del 2011, 2013, confermate in appello e divenute definitive), il fermo e la convalida del 2017 e un compendio indiziario consistente in dichiarazioni di collaboratori (Cinquegrana, Iovinella, De Falco), intercettazioni e procedimenti in corso, che hanno fornito riscontri alla ricostruzione accusatoria. Il Tribunale aveva anche richiamato il ruolo subordinato dell'imputato nel gruppo e fornito motivazione logica e congrua. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la censura verte su valutazione probatoria (confronto diretto con materiale probatorio) e non su un vizio di diritto o di specifica carenza motivazionale riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 606 c.p.p.; pertanto il motivo è infondato o inammissibile. In conclusione il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento alla memoria difensiva: l'omessa valutazione può costituire motivo di censura ma il ricorrente deve indicare l'argomento decisivo non considerato
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Omessa valutazione di memorie difensive può integrare una nullità di ordine generale qualora leda i diritti di intervento o assistenza difensiva
Norma sulla valutazione delle dichiarazioni dei testi e collaboratori; la Corte segnala che il rimprovero deve configurare un vizio di diritto o motivazionale specifico per essere apprezzabile in cassazione
Rilevata nelle aggravanti e nella contestazione di reati commessi avvalendosi di condizioni mafiose; usata come parametro per l'aggravazione delle estorsioni
Richiamata come aggravante per i reati di estorsione commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis
Limiti delle censure in cassazione: vizi deducibili e formalismi richiesti per impugnare valutazioni di merito, in particolare la distinzione tra vizio di diritto e mera rivalutazione probatoria
Massime di principio
- L'omessa valutazione di memorie difensive può integrare una nullità, ma il ricorrente deve specificare l'argomento decisivo non considerato; la mera affermazione generica di omissione non basta.
- In sede di riesame e per la custodia cautelare, il giudice può fondarsi anche su dichiarazioni di un singolo collaboratore di giustizia se queste risultano precise, coerenti, circostanziate e trovano riscontri in elementi esterni (intercettazioni, precedenti penali, indizi concreti).
- Le censure che attaccano la valutazione probatoria diretta del materiale (affidabilità soggettiva dei dichiaranti, riscontri logici) sono spesso inammissibili in Cassazione se non ricondotte a vizi di diritto o a carenze motivazionali tassative previste dall'art. 606 c.p.p.
- Precedenti condanne e provvedimenti cautelari pregresse sono elementi rilevanti e possono corroborare il quadro indiziario a supporto della custodia cautelare.
- Per impugnare con successo decisioni di riesame in materia cautelare è essenziale indicare in modo preciso quale elemento del giudizio decisorio sarebbe viziato dall'omessa considerazione e perché tale omissione avrebbe inciso sull'esito.
- Quando si contesta l'attendibilità di collaboratori che appartengono a gruppi diversi, occorre dimostrare in che modo tale diversità elimini qualsiasi riscontro logico o materiale, non limitandosi a una opposizione meramente argomentativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43328/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43330/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43332/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43333/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43334/2023 del 26/10/2023
- Sentenza penale · 26 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43336/2023 del 26/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →