Cassazione Civile, Ordinanza n. 18352/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive relativa all'anno d'imposta 2013, emesso all'esito di un controllo presso un centro trasmissione dati gestito dal contribuente e riferito a giocate raccolte per conto di un bookmaker estero. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo perché il ricorso introduttivo era stato proposto tardivamente a causa della nullità della notificazione dell'avviso, notificazione eseguita a mezzo messo notificatore presso il domicilio fiscale ma senza prova dell'invio della raccomandata informativa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139 e 156, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 8 l. n. 890/1982, sostenendo che la decadenza dall'azione impositiva non poteva essere affermata sulla base della nullità della notifica poi sanata dalla tempestiva impugnazione del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato che la notificazione dell'avviso di accertamento era nulla per mancato invio della raccomandata informativa prevista per la notifica a persona diversa dal destinatario nel domicilio fiscale. Ha però precisato che la nullità della notifica, sanata ex art. 156, terzo comma, c.p.c. dalla tempestiva impugnazione del contribuente, non sana né impedisce il maturare della decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo. Poiché la decadenza si era verificata al 31/12/2018, il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
artt. 138, 139 e 156, terzo comma, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Le norme sulle modalità di notificazione e sulla sanatoria della nullità sono state richiamate per affermare che la tempestiva impugnazione sana la nullità della notifica, ma non incide sulla decadenza già maturata del potere impositivo.
art. 8 l. 20 dicembre 1982, n. 890
È stata ritenuta necessaria la raccomandata informativa nelle notifiche eseguite con consegna a persona diversa dal destinatario; la sua omissione determina nullità della notificazione.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notificazione dell'avviso di accertamento doveva essere eseguita secondo le forme previste per gli atti tributari; il mancato rispetto della disciplina ha comportato la nullità della notifica.
La nullità della notificazione è stata considerata sanata dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario, ma tale sanatoria ha effetto solo processuale.
art. 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
È la base normativa dell'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive oggetto dell'accertamento.
Massime di principio
- La nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso o dell'impugnazione da parte del contribuente, ma la sanatoria opera solo sul piano processuale e non elimina gli effetti sostanziali collegati al decorso dei termini decadenziali dell'Amministrazione.
- Quando la notifica dell'atto tributario è eseguita presso il domicilio fiscale a persona diversa dal destinatario, l'omesso invio della raccomandata informativa prevista dalla disciplina speciale determina la nullità della notificazione.
- Ai fini della validità della notificazione tributaria, il rispetto delle forme previste dalla disciplina speciale è essenziale; la sola consegna dell'atto a un familiare convivente non basta se manca l'adempimento informativo richiesto dalla legge.
- La verifica della decadenza dal potere impositivo va distinta dalla sanatoria della nullità della notifica: anche se l'atto diventa efficace per effetto dell'impugnazione, il decorso del termine decadenziale deve essere valutato autonomamente.
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