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Sentenza

Sentenza n. 1233/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2619/2024;

Giustizia amministrativa202500525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato un'intimazione di pagamento per prescrizione del credito relativo a prelievi supplementari e interessi per annate lattiere pregresse

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (destinatario della riscossione)

Prevale il privato

La controversia

Il destinatario dell'intimazione di pagamento aveva impugnato l'atto con cui gli era stato richiesto il pagamento di euro 112.373,73 per prelievo supplementare e interessi riferiti alle annate lattiere 1996/1997 e 2004/2005. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo prescritto il credito nel periodo compreso tra la notificazione della cartella di pagamento, avvenuta il 12 novembre 2008, e la notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 3 dicembre 2021. AGEA e Agenzia delle entrate-Riscossione hanno proposto appello deducendo: l'inammissibilità del ricorso di primo grado, sostenendo che le contestazioni sulla debenza e sull'importo avrebbero dovuto essere rivolte contro la cartella presupposta e che anche la prescrizione maturata prima della cartella avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando quest'ultima; l'erroneità dell'accertamento della prescrizione, assumendo l'esistenza di atti successivi interruttivi e invocando i periodi di sospensione previsti dall'art. 8-quinquies, comma 10, l. n. 33/2009 e dalla normativa emergenziale Covid-19; il difetto di motivazione dell'intimazione, ritenuta invece dalle amministrazioni adeguatamente motivata mediante il richiamo alla cartella, l'indicazione della natura e dell'anno del debito, dell'ente impositore, degli importi e degli accessori, nonché del fondamento legale degli interessi moratori. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e ha riproposto subordinatamente i motivi assorbiti in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha respinti. Ha chiarito che il TAR aveva accertato la prescrizione esclusivamente con riferimento al periodo successivo alla notificazione della cartella del 12 novembre 2008, sicché era irrilevante la questione della prescrizione eventualmente maturata prima della cartella e dell'onere di impugnarla tempestivamente. Le amministrazioni non hanno provato l'esistenza di atti intermedi idonei a interrompere la prescrizione: dagli atti risultavano soltanto la notificazione della cartella nel 2008 e quella dell'intimazione nel 2021; inoltre, gli atti interruttivi non erano stati specificamente indicati né prodotti. Anche considerando i periodi di sospensione dedotti dalle amministrazioni, complessivamente inferiori a due anni, il periodo tra cartella e intimazione, superiore a tredici anni, eccedeva comunque il termine ordinario decennale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la sentenza appellata: il TAR non aveva deciso il motivo relativo al difetto di motivazione dell'intimazione, avendo accolto il ricorso per prescrizione. L'appello è stato quindi in parte respinto nel merito e in parte dichiarato inammissibile; i motivi assorbiti e riproposti in via subordinata non sono stati esaminati. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 10, l. n. 33/2009

    dall'1 aprile al 15 luglio 2019

    Il periodo di sospensione previsto dalla norma deve essere computato nel calcolo della prescrizione, ma non è sufficiente, nel caso concreto, a impedire il decorso del termine decennale.

  • art. 68 d.l. n. 18/2020 e successive modifiche

    dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021

    La sospensione emergenziale della riscossione deve essere considerata nel computo della prescrizione, ma anche sommata all'altro periodo sospensivo non impedisce il maturare della prescrizione nel caso concreto.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dalle amministrazioni quale fondamento legale degli interessi di mora indicati nell'intimazione di pagamento; il Consiglio di Stato non esamina nel merito tale questione, perché il relativo motivo d'appello è inammissibile.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado accerta la prescrizione maturata tra la notificazione dell'atto presupposto e quella dell'atto successivo impugnato, è irrilevante, ai fini dell'appello, la questione della prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'atto presupposto.
  • L'amministrazione che intenda superare l'accertamento della prescrizione deve provare la notificazione di specifici atti interruttivi nel periodo rilevante; la mera affermazione dell'esistenza di atti successivi, non specificamente indicati né prodotti, non è sufficiente.
  • La prescrizione decennale resta maturata quando il periodo intercorso tra due atti supera di oltre tre anni il termine ordinario, anche se si considerano periodi normativi di sospensione complessivamente inferiori a due anni.
  • È inammissibile il motivo d'appello che non censura una statuizione della sentenza impugnata, ma riguarda una questione sulla quale il giudice di primo grado non si è pronunciato perché assorbita dall'accoglimento di altro motivo.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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