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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33594/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era non specifico e solo apparente, oltre che manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo contestava la dichiarazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato: le deduzioni difensive proponevano enunciati interpretativi incompatibili con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, oltre a riprodurre in modo sostanzialmente pedissequo censure già formulate in appello e già disattese. In particolare, la doglianza sulla mancata consegna del bene oggetto della vendita, prospettata come elemento idoneo a integrare artifici e raggiri, è stata ritenuta correttamente valutata dalla corte territoriale, la quale aveva spiegato in modo congruo le ragioni dell'affermazione di responsabilità e della sussistenza del reato.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La mancata consegna del bene venduto può, nel caso concreto, costituire elemento valutabile ai fini dell'integrazione degli artifici e raggiri della truffa, se la motivazione di merito ne dà conto in modo logicamente congruo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure manifestamente infondate, incompatibili con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
  • Sono inammissibili le doglianze che si limitano a riprodurre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve assolvere alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata; se è solo apparente e privo di specificità, il ricorso è inammissibile.
  • In tema di truffa, la mancata consegna del bene oggetto della vendita può assumere rilievo come indice degli artifici e raggiri, purché il giudice di merito lo motivi in modo coerente e non illogico.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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